Nicosia(calcio), Diavoli Rossi(volley) e il mondo ultras

c.u.372 seconda parte

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    DEFERIMENTO a carico Soc. ASD CIANCIANA 2000 (AG), suo Presidente pro-tempore Sig. ANIELLO PATURZO e n° 19 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato Promozione 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/6
    Con nota del 07.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 19 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica del tesserato in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 50,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, in assenza di memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 950,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. ANIELLO PATURZO, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C.;
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: ANTONIO ALFANO, ANTONINO ARGIRO, GIUSEPPE BAVUSO, ANGELO CALTAGIRONE, EMENUELE PIETRO CANZONERI, CALOGERO CARUANA, VALENTINO CERONI, ROBERTO CIMINO, FRANCESCO D’ANNA, ALESSANDRO DI MORA, ANDREA GIANNONE, VINCENZO GUIDA, CARMELO LI CASTRI, ALBERTO MANAZZA, DARIO POMILLA, GIUSEPPE PROIETTO, PEPPINO SIRACUSA, ANGELO TAMUZZO, OSCAR VASILE, l’ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. AS CITTA’ DI BAGHERIA (PA), suo Presidente pro-tempore Sig. GIUSEPPE PROVENZANO e n° 12 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato Eccellenza 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/7

    Con nota del 07.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 12 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.


    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica del tesserato in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 50,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, in assenza di memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 600,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. GIUSEPPE PROVENZANO, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C.;
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: SANDELLO ALLETTO, PIETRO CAVALLOTTI, VINCENZO DI GIUSEPPE, GAETANO EMANUELE IMPELLIZZERI, DARIO INGRASSIA, FRANCESCO FABIO LIPARI, ONOFRIO MARTORANA, FEDERICO MICCOLI, VINCENZO PARISI, PIETRO ROMEO, SALVATORE TOMASELLO, ANGELO VEDDA, l’ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. FCD CITTA’ DI CASTELLANA (PA), suo Presidente pro-tempore Sig. MARIO DI GANCI e n° 2 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato 1^ Categoria 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/8

    Con nota del 08.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 2 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: non può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto, atteso che la Società ha dimostrato di avere ottemperato all’obbligo in esame. Pertanto deve dichiararsi il non luogo a provvedere nei confronti di tutti i deferiti per quanto loro ascritto perché il fatto non sussiste.
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, letta la memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    il non luogo a provvedere nei confronti di tutti i deferiti per quanto loro ascritto perché il fatto non sussiste.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. ACSD COLOMBA BIANCA (PA), suo Presidente pro-tempore Sig. FILIPPO GUIANA e n° 10 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato 2^ Categoria 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/9

    Con nota del 07.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 10 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica del tesserato in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 30,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, è comparsa la deferita la quale sostiene di avere ottemperato all’obbligo in argomento, senza però dimostrare alcunchè, in assenza di memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 300,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. FILIPPO GUIANA, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C.;
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: SEBASTIANO ALFANO, VINCENZO CHIAPPARA, JONATHAN CULOTTA, VINCENZO D’AMICO, ANTONINO DI MARIA, CARMELO DI SALVO, PIETRO GIAMBRUNO, SALVATORE CUCCIONE, FRANCESCO LA PORTA, SALVATORE VERSACI, l’ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. ASD CITTA’ DI CORLEONE (PA), suo Presidente pro-tempore Sig. LUCIANO SAPORITO e n° 4 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato C5 – Serie C2 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/10

    Con nota del 07.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 4 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto, seppur nei limiti appresso indicati. Infatti, con propria nota la Società ha fatto pervenire copia dei certificati relativi ai calciatori Labruzzo, Paternostro e Saporito, aventi tutti piena validità per il Campionato in riferimento. Manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica del tesserato Verga Vincenzo. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 25,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, letta la memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 25,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. LUCIANO SAPORITO, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C.;
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: VINCENZO VERGA, l’ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..



    DEFERIMENTO a carico Soc. PGS VILLAUREA ASD (PA), suo Presidente pro-tempore Sig. VINCENZO PISANO e n° 7 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato C5 – Serie C2 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/13

    Con nota del 20.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 7 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto, ma per un numero di tesserati inferiore a quello contestato. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in dispositivo indicati. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 25,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, è comparsa la Società deferita, letta la memoria difensiva, e ritenuta la inconducenza delle difese in essa spiegate,
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 75,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. VINCENZO PISANO, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla FIGC.
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: VINCENZO CALASCIBETTA, LUIGI CINTURA, MAURIZIO FILIPPONE, l’ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. CSD ENZO GRASSO (SR), suo Presidente pro-tempore Sig. ANTONELLO LIUZZO e n° 2 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato C5 – Serie C2 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/15

    Con nota del 20.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 2 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: non può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto, atteso che la Società ha dimostrato di avere correttamente e tempestivamente adempiuto all’obbligo in argomento. Pertanto va dichiarato il non luogo a provvedere nei confronti di tutti i deferiti in ordine a quanto loro ascritto, perché il fatto non sussiste.
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, letta la memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    Il non luogo a provvedere nei confronti di tutti i deferiti in ordine a quanto loro ascritto, perché il fatto non sussiste.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. ACD FOLGORE (ME), suo Presidente pro-tempore Sig. GAETANO DE LUCA e n° 19 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato 1^ Categoria 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/11
    Con nota del 07.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 19 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: non può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto, avendo la Società dimostrato di avere adempiuto tempestivamente all’obbligo in argomento. Pertanto va dichiarato il non luogo a provvedere nei confronti di tutti gli incolpati in ordine a quanto loro ascritto perché il fatto non sussiste.
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, letta la memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    I non luogo a provvedere nei confronti di tutti gli incolpati in ordine a quanto loro ascritto perché il fatto non sussiste.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. ASD IBLEA 99 (RG), suo Presidente pro-tempore Sig. VINCENZO APPIANO e n° 4 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato C5 – Serie C2 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/17

    Con nota del 07.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 4 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica del tesserato in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 25,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, in assenza di memoria difensiva
    P.T.M.


    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 100,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. VINCENZO APPIANO, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla FIGC.
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: GIUSEPPE CASCONE, GIOVANNI CILIA, GUIDO COMITINI, GIUSEPPE IMERE, l’ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. US NISCEMI ONLUS (CL), suo Presidente pro-tempore Sig. GIUSEPPE EMULO e n° 21 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato Promozione 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/20

    Con nota del 07.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 21 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica del tesserato in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 50,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, in assenza di memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 1.050,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. GIUSEPPE EMULO, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla FIGC.
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: ANDREA ALMA, GIACOMO BARTOLUCCIO, FRANCESCO BONAFFINI, SALVATORE CANNATA, ALESSIO CATANIA, DINO DAL PIVA, ANGELO IVAN DI DIO, GAETANO DI DIO, NUNZIO DARIO DI DIO, LUCIANO DISCA, ANTONIO FAMA’, GIACOMO GAGLIANO, GIUSEPPE GIARRATANA, ALESSANDRO PARDO, GIOVANNI TIZIANO PEPI, LIBORIO PEPI, MARCO SAMMARTINO, ROBERTO SAMMARTINO, ANTONIO VELLA, SALVATORE VITTORIA, NICOLA ZUPPARDO, l’ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. ASD NISSA 5 ASTRABET (CL), suo Presidente pro-tempore Sig. ROSARIO PACE e n° 16 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato C5 – Serie C2 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/19

    Con nota del 07.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 16 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica del tesserato in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 25,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, in assenza di memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 400,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. ROSARIO PACE, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla FIGC.
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: MARCO GIUSEPPE BOISCO, ALESSANDRO CEREDA, FILIPPO DI MARCO, FRANCESCO DOLCE, CATENO GESUALDO, MICHELE GIAMBELLUCA, SALVATORE GIAMBUSSO, SANTINO GIAMBUSSO, MARCO GLORIA, VINCENZO LEONARDI, ANDREA PIO LOCASCIO, FABIO LO SANTO, ANDREA MARINO, VITTORIO RE, LEONARDO SALERNO, ROSARIO SCANDURRA, l’ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. ASP OLIVERI (ME), suo Presidente pro-tempore Sig. FRANCESCO IARRERA e n° 4 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato C5 – Serie C2 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/21
    Con nota del 07.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 14 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica del tesserato in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 25,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, in assenza di memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 350,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. FRANCESCO IARRERA, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla FIGC.
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: GIUSEPPE ABRAMO, ANTONINO CAMPO, MAURIZIO CERAOLO, CARMELO GITO, SALVATORE GIUNTA, FRANCESCO IARRERA, GIOVANNI IARRERA, DOMENICO IMBESI, RENATO IOPPOLO, TINDARO PINO, ALDO POETA, DAVID SENTIERI, GIROLAMO SIDOTI, MARCO TUCCINARDI, l’ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. ASC NOTINESE (SR), suo Presidente pro-tempore Sig. GIUSEPPE GIANNONE e n° 13 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato C5 – Serie C2 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/21

    Con nota del 20.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 13 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: non può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto, atteso che la Società ha dimostrato di avere ottemperato tempestivamente all’obbligo in argomento.
    Pertanto si impone l’emissione della dichiarazione di non luogo a provvedere perché il fatto non sussiste.
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, è comparsa la Società deferita, letta la memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    Il non luogo a provvedere nei confronti di tutti i deferiti per quanto loro ascritto perché il fatto non sussiste.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. ASD SCIACCA (AG), suo Presidente pro-tempore Sig. FABIO MIRAGLIA e n° 19 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato di 1^ Categoria 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/22
    Con nota del 08.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 19 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto, ma per un numero di gran lunga inferiore a quello di cui all’atto di contestazione. Infatti, la Società ha prodotto i certificati medici relativi a ben 17 tesserati, mentre manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in dispositivo indicati. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 35,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, è comparsa la deferita, e letta la memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 70,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. FABIO MIRAGLIA, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla FIGC.
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: CALOGERO DI MINO, GIUSEPPE LA ROSA, ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. PGS OR.SA. (RG), suo Presidente pro-tempore Sig. ANTONELLO LICITRA e n° 3 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato 1^ Categoria 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/12

    Con nota del 08.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 3 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: non può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto atteso che la Società, con propria nota ha inviato i certificati medici relativi ai tesserati deferiti, aventi validità per il Campionato di riferimento.
    Pertanto va dichiarato il non luogo a provvedere nei confronti sia del Presidente che dei calciatori, perché il fatto non sussiste.
    E’ da rilevare, però, che la Società non ha dato prova circa il loro tempestivo invio al Comitato di appartenenza, per cui va sanzionata con una ammenda che, nella misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei certificati non inviati, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 20,00 per ogni certificato non inviato;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, letta la memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 60,00;
    Di dichiarare il non luogo a provvedere nei confronti sia del Presidente che dei calciatori, perché il fatto non sussiste.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. PEGASO COOP a r.l. (RG), suo Presidente pro-tempore Sig. SALVATORE MODICA e n° 12 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato C5 – Serie C2 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/14

    Con nota del 07.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 12 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica del tesserato in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 25,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, in assenza di memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 300,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. SALVATORE MODICA, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla FIGC.
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: FRANCESCO AGOSTA, GIOVANNI AGOSTA, GIOVANNI COPPA, VINCENZO DI PASQUALE, NUNZIO GALAZZO, EMANUELE INCATASCIATO, FABIO INCATASCIATO, CARMELO LOREFICE, DAMIANO PISANA, MARCO PISANA, CARMELO SCALA, GIANLUCA SPADOLA, l’ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. ASRC POLARIS (PA), suo Presidente pro-tempore Sig.ra ANNA CUCCIA e n° 13 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato C5 – Serie C1 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/16

    Con nota del 20.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 13 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica del tesserato in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 25,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, in assenza di memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 325,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig.ra ANNA CUCCIA, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla FIGC.
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: DARIO ANZALONE, ALBERTO BOLOGNA, GIUSEPPE BOLOGNA, ANDREA CASCINO, GIUSEPPE CHIARACANE, ENRICO LO SICCO, GIUSEPPE NACCARI, MAXIMILIANO PARADISO, BENEDETTO PISCITELLO, VINCENZO RICCOBINO, GIUSEPPE ROMANO, GIOVANNI SCALISI, GAETANO SPINNATO, l’ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. ASD SCIAGURATA MUXAR (AG), suo Presidente pro-tempore Sig. ROBERTO VITO LA VARDERA e n° 16 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato di 2^ Categoria 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/23
    Con nota del 06.05.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 16 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto,ma per un numero di calciatori inferiore rispetto a quello contestato. Infatti, la società deferita ha prodotto regolare certificazione medica relativa solo ad alcuni dei tesserati deferiti, mentre manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in dispositivo indicati. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 30,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, in assenza di memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 150,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. ROBERTO VITO LAVARDERA, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla FIGC.
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: ALESSIO BARRA, GIUSEPPE BRUNO, ANDREA CIPOLLA, FRANCESCO MILIOTO, GAETANO MILIOTO, ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. ASD SCOGLITTI SOCCER (RG), suo Presidente pro-tempore Sig. ALESSIO CLEMENZA e n° 6 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato di 2^ Categoria 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/24

    Con nota del 07.05.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 6 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica del tesserato in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 30,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, in assenza di memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 180,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. ALESSIO CLEMENZA, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla FIGC.
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: UMBERTO BELLA, SALVATORE CASTELLI, GIOVANNI GALLO, GIUSEPPE LAZZARO, GIOMBATTISTA MIGLIORE, ENRICO SCIAGURA, ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. ASD SPORT CLUB GIUDECCA (TP), suo Presidente pro-tempore Sig. NICOLO’ ALCAMO e n° 1 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato C5 – Serie C2 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/25
    Con nota del 07.05.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 1 calciatori, in dispositivo nominativamente identificato, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    Il detto calciatore, invece, è stato deferito per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica del tesserato in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 25,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, in assenza di memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 25,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. NICOLO’ ALCAMO, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla FIGC.
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: MATTEO MINEO ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. ASD SPORTING CATANIA 2004 (CT), suo Presidente pro-tempore Sig. MELCHIORRE LOMBARDO e n° 5 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato C5 – Serie C2 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/26

    Con nota del 20.05.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 5 calciatori, in dispositivo nominativamente identificato, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    Il detto calciatore, invece, è stato deferito per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica del tesserato in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 25,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, in assenza di memoria difensiva
    P.T.M.



    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 125,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. MELCHIORRE LMBARDO, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla FIGC.
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: CLAUDIO PLATANIA, EMANUELE RUNGO, GAETANO SAMBATARO, GIOVANNI SAMPERI, ROSARIO SPADARO, ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. ASD SPORTING MAZARESE (TP), suo Presidente pro-tempore Sig. NICOLA PASSANANTE e n° 1 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato C5 – Serie C2 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/27
    Con nota del 20.05.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 1 calciatori, in dispositivo nominativamente identificato, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    Il detto calciatore, invece, è stato deferito per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: non può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto, atteso che la Società, con proprie note, ha inviato il certificato medico per cui oggi è procedimento, dal quale si ricava la sua tempestività.
    Pertanto, si impone la dichiarazione di non luogo a provvedere nei confronti di tutti i deferiti per quanto loro ascritto, perché il fatto non sussiste.
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, letta la memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    non luogo a provvedere nei confronti di tutti i deferiti per quanto loro ascritto, perché il fatto non sussiste.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. ASD TORREGROTTA (ME), suo Presidente pro-tempore Sig. ANTONINO SINDONI e n° 3 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato di 1^ Categoria 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/28
    Con nota del 08.05.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 3 calciatori, in dispositivo nominativamente identificato, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    Il detto calciatore, invece, è stato deferito per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.



    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: non può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto, se non nei limiti appresso indicati. Infatti, con propria nota difensiva la Società ha inviato i certificati relativi ai tesserati Iannello e Leone, aventi validità nel campionato di riferimento. Manca, invece, agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica del tesserato Morabito. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 35,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, in assenza di memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In parziale accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 35,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. ANTONINO SINDONI, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla FIGC.
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: ROSARIO MORABITO, ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. ASD TRAPPITELLO (ME), suo Presidente pro-tempore Sig. SALVATORE FERRARA e n° 21 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato di 2^ Categoria 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/29

    Con nota del 20.05.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 21 calciatori, in dispositivo nominativamente identificato, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che i calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 30,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, in assenza di memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,

    DEFERIMENTO a carico Soc. USD TRECASTAGNI (CT), suo Presidente pro-tempore Sig. GIUSEPPE SABINI e n° 2 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato di Eccellenza 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/30
    Con nota del 07.05.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 2 calciatori, in dispositivo nominativamente identificato, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che i calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 50,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, in assenza di memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 100,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. GIUSEPPE SABINI, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla FIGC.
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: ANGELO ADRIANO PAFUMI, SEBASTIANO VEZZOSI, l’ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. ASRC VIRAGE (PA), suo Presidente pro-tempore Sig. GIUSEPPINA PANZICA e n° 11 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato C5 – Serie C2 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/31



    Con nota del 07.05.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 11 calciatori, in dispositivo nominativamente identificato, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
    Da quanto sopra, discende che i calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
    Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 25,00 per ogni certificato non richiesto;
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, in assenza di memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    In accoglimento del proposto deferimento,
    Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 275,00;
    Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. GIUSEPPINA PANZICA, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla FIGC.
    Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: MIRKO ARTISI, GIORGIO CAVALIERE, ANGELO CIRIMINNA, FABIO COTTARI, ALESSANDRO D’IPPOLITO, GIORGIO IMPOLLONIA, CLAUDIO MARINO, GABRIELE MIRTO, SALVATORE RIZZO, MARCO SORRENTINO, VALERIO TURANO, l’ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

    DEFERIMENTO a carico Soc. ASD WISSER CLUB (PA), suo Presidente pro-tempore Sig. NICOLA ALIOTTA e n° 2 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
    Campionato C5 – Serie C1 2007/2008
    Procedimento n° 274/A/32

    Con nota del 20.05.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
    In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 2 calciatori, in dispositivo nominativamente identificato, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
    I calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
    La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: non può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto, atteso che la Società ha dimostrato di essere sempre stata in regola con l’obbligo in argomento.
    Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, è comparsa la deferita, letta la memoria difensiva
    P.T.M.
    DELIBERA:
    Il non luogo a provvedere nei confronti di tutti gli incolpati per quanto loro ascritto perché il fatto non sussiste.
    Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..




    Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.


    Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 11/06/2009

    Il Segretario
    Maria Gatto Il Presidente
    Sandro Morgana
     
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