Nicosia(calcio), Diavoli Rossi(volley) e il mondo ultras

c.u.281 seconda parte

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    5.1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

    GARE DEL 1/ 3/2009

    DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

    gara del 1/ 3/2009 NEW TEAM RAGUSA - FAIR PLAY COMISO
    1-1; Reclamo New Team Ragusa.
    Con reclamo ritualmente proposto la Società New Team Ragusa segnala la
    posizione irregolare dei calciatori Palazzolo Antonio e Betta Giuseppe,
    schierati dalla Società Fair Play Comiso sebbene privi dell'autorizzazione
    prevista dall'art. 34 delle N.O.I.F.;
    Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si
    osserva che i calciatori Palazzolo Antonio (29/01/1994) e Betta Giuseppe
    (14/03/1993) non sono stati autorizzati dal Comitato Regionale ai sensi
    dell'art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.;
    Considerato che il Palazzolo ha effettivamente preso parte alla
    gara di cui trattasi;
    Visto l'art. 17, comma 5, del C.G.S.;
    Si delibera:
    Di accogliere il reclamo proposto dalla Società New Team Ragusa, non
    addebitando alla stessa la relativa tassa;
    Di infliggere alla Società Fair Play Comiso la punizione sportiva della
    perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
    Di infliggere al calciatore Fianchino Gaetano, nella qualità di
    capitano - accompagnatore ufficiale della Società Fair Play
    Comiso, la sanzione della squalifica per due gare.








    GARE DEL 7/ 3/2009

    DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

    gara del 7/ 3/2009 BONAGIA S.ANDREA - CENTRO SPORTIVO PARTANNA
    6-0; Reclamo Partanna.
    Con reclamo ritualmente proposto la Società Partanna segnala la posizione
    irregolare del calciatore Licata Alessio, schierato dalla Società Bonagia
    S.Andrea sebbene squalificato con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 224
    del 6/02/2009;
    Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si
    osserva che il suddetto calciatore, con provvedimento pubblicato sul C.U.
    n. 224 del 6/02/2009 risulta colpito da squalifica per tre gare in relazione
    alla gara di Coppa Trinacria, Bonagia S.Andrea/Palermitana Calcio, del
    4/02/2009;
    Il Licata tuttavia aveva legittimamente titolo a prendere
    parte alla gara di cui trattasi in quanto la sanzione suddetta
    deve essere scontata in gare di Coppa Trinacria o omogenee
    a questa e ciò ai sensi dell'art. 19, comma 11, del C.G.S.;
    Per quanto sopra;
    Si delibera:
    Di respingere il reclamo proposto dalla Società Partanna,
    addebitando alla stessa la relativa tassa;
    Di dare atto del risultato conseguito in campo.

    gara del 7/ 3/2009 MONFORTE - MERI
    Si dà atto che la gara a margine non è stata disputata per impraticabilità
    del campo di giuoco e sarà recuperata in data da destinarsi.

    gara del 7/ 3/2009 S.DOMENICA VITTORIA - FRANCAVILLA
    Si dà atto che la gara a margine non è stata disputata per avverse condizioni
    atmosferiche e sarà recuperata in data da destinarsi.


    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
    le seguenti sanzioni disciplinari.

    A CARICO DI SOCIETA’

    AMMENDA

    Euro 50,00 PISANO
    Per avere, propri tesserati, dato luogo ad una rissa con tesserati
    avversari, a fine gara.

    Euro 50,00 REAL S. VENERINA
    Per avere, propri tesserati, dato luogo ad una rissa con tesserati
    avversari, a fine gara.

    Euro 40,00 CITTA DI GAGGI
    Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 15 minuti.


    A CARICO DIRIGENTI

    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 25/ 3/2009

    BADALUCCO GIUSEPPE (SPORTING CLUB BONACERAMI)
    Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.




    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 15/ 3/2009

    ROMANO MICHELE (REALPALERMO)
    Per proteste nei confronti dell'arbitro.

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER DUE GARE

    CAPRITTI PIETRO (BUTERESE E.MATTEI)
    MANCUSO VINCENZO (STIG CASTELLAMMARE)
    SCOLARO ANTONINO (STIG CASTELLAMMARE)

    SQUALIFICA PER UNA GARA

    CHIAPPARINO ANTONIO (REAL GAZEBO)

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

    IRACI VINCENZO (BONAGIA S.ANDREA)
    PUCI LUIGI (BUTERESE E.MATTEI)
    PULVIRENTI ALESSANDRO (DACCA 2000)
    RAVIDA GIUSEPPE (REAL GAZEBO)
    FINOCCHIARO MARIO (REAL S. VENERINA)
    ZAPPAVIGNA FERDINANDO (REALPALERMO)
    ANDALORO FRANCESCO (ROCCALUMERA)
    CORTELLINO DAVIDE (ROCCALUMERA)
    MORGANTE NICOLA (ROCCALUMERA)
    ROMEO GIUSEPPE (ROCCALUMERA)
    TROVATO MARIO (S.LEONE 2000)
    PATANE ALFIO (S.PIO X)
    FIORILLI STEFANO (SICULIANA)
    GRECO GIULIO (VIRTUS MISILMERI A.S.D.)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

    GUGLIELMINO SEBASTIAN (DACCA 2000)
    AIELLO FELICE (FIAMMA RAGALNA)
    NERI ANDREA (FIAMMA RAGALNA)
    TOMASELLO GIUSEPPE (FIAMMA RAGALNA)
    CASTELLINI ALESSIO (PALERMITANA CALCIO)
    CANNAVO SALVATORE (PISANO)
    PAPPALARDO ALFIO (PISANO)
    DARRIGO DANIEL (REAL GAZEBO)
    LEONARDI ALFREDO (REAL S. VENERINA)
    RAGONESE GIOACCHINO (S.PIO X)
    IACONO PIETRO (SICULIANA)
    LA BARBIERA FEDERICO (VIRTUS MISILMERI A.S.D.)

    AMMONIZIONE IX infr

    BRUNETTO DANIELE (CITTA DI GAGGI)

    AMMONIZIONE VI infr

    ORLANDO TOMMASO (PALERMITANA CALCIO)
    SICILIANO GIORGIO (REALPALERMO)
    PARISI MASSIMILIANO (ROCCALUMERA)
    MANCUSO VINCENZO (STIG CASTELLAMMARE)

    AMMONIZIONE V infr

    NOCE ROSARIO (CITTA DI GAGGI)
    DI SALVO GIANFILIPPO (PIAZZA ARMERINA MOSAICI)
    SMEDILE ROBERTO (SAPONARA)

    AMMONIZIONE II infr

    CRAVANA DANILO (BUTERESE E.MATTEI)
    FEDERICI RICCARDO (CAMALEONTE CALCIO)
    SPINA GIUSEPPE (CASTEL DI JUDICA)
    CORSARO ANGELO (DACCA 2000)
    CASTELLI GIUSEPPE (FIAMMA RAGALNA)
    QUARTANA FRANCESCO (LIFE)
    TRENTIN DOMENICO (MESSANA ONLUS)
    FAVAZZA SALVATORE (REAL GAZEBO)
    FICHERA IVAN (REAL S. VENERINA)
    RUSSO ALFIO (REAL S. VENERINA)
    TROVATO AGOSTINO (REAL S. VENERINA)
    CALDERONE IGNAZIO (REALPALERMO)
    COLOMBO PAOLO (REALPALERMO)
    BORZI VINCENZO (SANT ANASTASIA)
    GANGAROSSA ADRIANO (SICULIANA)

    AMMONIZIONE I infr

    LAMIA PIETRO (BONAGIA S.ANDREA)
    MAGRI PIERFRANCESCO (CAMALEONTE CALCIO)
    VAVARO PAOLO (CENTRO SPORTIVO PARTANNA)
    DE LUCA FRANCESCO (MESSANA ONLUS)
    VITELLARO SERGIO (REALPALERMO)
    SCARANTINO NATALE (ROCCALUMERA)
    RENNA EMANUELE (SICULIANA)
    DI GREGORIO GIUSEPPE (SPORTING CLUB BONACERAMI)
    GILIBERTI SALVATORE (SPORTING CLUB BONACERAMI)
    SPAGNOLO SALVATORE (SPORTING CLUB BONACERAMI)

    GARE DEL 8/ 3/2009

    DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

    gara del 8/ 3/2009 LIBERTAS JUVENISSA 2005 - RAVANUSA
    1-0; Sospesa al 48' del s.t.;
    Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che:
    Al 48' del s.t., al terzo dei quattro minuti di recupero concessi
    dall'arbitro, l'assistente di parte della Società Libertas Juvenissa 2005,
    Falzone Angelo, si introduceva all'interno del terreno di giuoco e colpiva
    con un violentissimo pugno al volto il calciatore Sanfilippo Diego
    (Ravanusa), il quale strmazzava a terra;
    Immediatamente scoppiava una rissa alla quale partecipavano tutti i
    calciatori di entrambe le Società, nonchè il suddetto Falzone ed il dirigente
    accompagnatore della Società Libertas Juvenissa 2005, Carrubba Calogero, i
    quali venivano alle mani, colpendosi con calci e pugni e dando luogo ad
    una vera "caccia all'uomo";
    L'arbitro tentava inutilmente di sedare la rissa, subendo anche qualche
    minaccia, per cui, valutata la situazione determinatasi e considerata altresì
    l'assenza di alcuna misura d'ordine, decideva di sospendere definitivamente
    la gara, recandosi negli spogliatoi;
    Condivisa la opportunità della decisione dell'arbitro in ordine
    alla sospensione definitiva della gara;
    Sancita la responsabilità di entrambe le Società, Libertas Juvenissa 2005 e
    Ravanusa, in relazione al comportamento dei propri tesserati, identificati e
    non;
    Considerato altresì che l'eventuale espulsione di tutti i calciatori
    colpevoli di quanti esposto in narrativa avrebbe comunque portato alla
    sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero
    minimo necessario per la prosecuzione della stessa;
    Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono riportati in
    altra parte del presente C.U.;
    Visto l'art. 17, punti 1 e 2, del C.G.S.;
    Si delibera:
    Di infliggere alla Società Libertas Juvenissa 2005 la punizione
    sportiva della perdita della gara per 0-3;
    Di infliggere alla Società Libertas Ravanusa la punizione
    sportiva della perdita della gara per 0-3.

    gara del 8/ 3/2009 FAIR PLAY COMISO - REAL S.PAOLO CALCIO
    Sospesa al 5' del 2° tempo;
    Visto il referto di gara dal quale, tra l'altro, si evince che al 5'
    del 2° tempo, l'arbitro ha sospeso la gara in epigrafe in quanto la
    squadra Real S.Paolo a seguito di infortuni si è trovata sul campo con un
    numero di calciatori inferiore al minimo prescritto;
    Si delibera:
    Di assegnare gara perduta per 1-5 (risultato acquisito in campo)
    alla Società Real S.Paolo.

    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
    le seguenti sanzioni disciplinari.

    A CARICO DI SOCIETA’

    AMMENDA

    Euro 45,00 REAL S.PAOLO CALCIO
    Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 20 minuti.

    Euro 25,00 RAVANUSA
    Per avere indicato in distinta un proprio calciatore con data di
    nascita diversa da quella risultante al tesseramento.

    A CARICO DIRIGENTI

    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/10/2009

    PICARELLA EMANUELE (MAZZARRONE)
    Per avere spintonato l'arbitro; nonchè per contegno irriguardoso ed
    offensivo nei confronti dello stesso.

    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 30/ 4/2009

    CARRUBBA CALOGERO (LIBERTAS JUVENISSA 2005)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 25/ 3/2009

    CANNIZZARO MICHELE (SAN GIORGIO 2005 CATANIA)
    Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.

    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 15/ 3/2009

    TILOTTA GAETANO (CONDOR)
    Per proteste nei confronti dell'arbitro.

    A CARICO DI MASSAGGIATORI


    SQUALIFICA FINO AL 15/ 3/2009

    MANCUSO MALERBA GIUSEPPE (S.ALESSIO)
    Per proteste nei confronti dell'arbitro.



    A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

    SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2009

    FALZONE ANGELO (LIBERTAS JUVENISSA 2005)
    Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario che
    provocava una rissa con la conseguente sospensione definitiva della gara.

    A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2012

    TROVATO ORAZIO (SAN GIOVANNI GALERMO)
    Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro;
    per ulteriore contegno offensivo e minaccioso, dopo l'espulsione;
    nonchè per avere colpito lo stesso con una manata alla fronte.


    SQUALIFICA PER TRE GARE

    RAGAZZO MASSIMO (NUOVA KAMARINENSE)
    Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

    SQUALIFICA PER DUE GARE

    AVARELLO DAVIDE (RAVANUSA)
    ALAIMO GIOVANNI (RIESI 2002)
    BRUNO GIUSEPPE (SCIAGURATA MUXAR)

    SQUALIFICA PER UNA GARA

    EMANUELE DANIELE (CAPIZZI)
    SPATA GIOVANNI (MAZZARRONE)
    OLIVERI PIETRO (RADDUSA)
    PRIVITERA DAVIDE (SAN GIOVANNI GALERMO)

    A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

    SQUALIFICA FINO AL 8/ 3/2014

    IENI DARIO (SAN GIOVANNI GALERMO)
    Per avere colpito l'arbitro con un forte calcio al bacino.

    SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

    BADALATO FLAVIO (SAN GIOVANNI GALERMO)
    Per contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti
    dell'arbitro, a fine gara.

    PADALINA ENNIO (SAN GIOVANNI GALERMO)
    Per avere bloccato l'arbitro per il braccio ed assunto contegno
    offensivo nei confronti dello stesso, a fine gara.

    SQUALIFICA PER TRE GARE

    ARCIDIACONO ALESSANDRO (SAN GIOVANNI GALERMO)
    Per grave contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti
    dell'arbitro, a fine gara.

    OMOBONO DAVIDE ANDREA (SAN GIOVANNI GALERMO)
    Per grave contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti
    dell'arbitro, a fine gara.


    SQUALIFICA PER DUE GARE

    BELLIA CALOGERO (LIBERTAS JUVENISSA 2005)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    BOSCO CALOGERO (LIBERTAS JUVENISSA 2005)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    CARAMANNA MARCO (LIBERTAS JUVENISSA 2005)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    CARRUBBA PAOLO (LIBERTAS JUVENISSA 2005)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    CRAPANZANO GAETANO (LIBERTAS JUVENISSA 2005)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    FABIO MICHELE (LIBERTAS JUVENISSA 2005)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    GALLO ANTONIO (LIBERTAS JUVENISSA 2005)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    GRILLO GIOVANNI (LIBERTAS JUVENISSA 2005)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    LO SANTO FABIO (LIBERTAS JUVENISSA 2005)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    NIGRELLI ROBERTO (LIBERTAS JUVENISSA 2005)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    PEREGRINO ALESSANDRO (LIBERTAS JUVENISSA 2005)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    ALESCI DAVIDE (RAVANUSA)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    AVARELLO FRANCESCO (RAVANUSA)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    CANICATTI GIANLUCA (RAVANUSA)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    CASA GAETANO ALESSIO (RAVANUSA)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    CIMINO FRANCO (RAVANUSA)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    DI SALVO VITO (RAVANUSA)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    LO CURTO NICOLO (RAVANUSA)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    RIZZO ANDREA (RAVANUSA)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    SANFILIPPO DIEGO (RAVANUSA)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

    TRUPIA VINCENZO (RAVANUSA)
    Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.



    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

    DIPASQUALE MARIO (NEW TEAM RAGUSA)
    BRUNO GIUSEPPE (SCIAGURATA MUXAR)

    SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

    BUSACCA MARCO (ACATE CALCIO)
    SALES ANDREA (ACATE CALCIO)
    LA GANA MARIO ANTONIO (ATLETICO MILITELLO)
    FURNARI MASSIMO (CIRCOLO S.GIORGIO)
    ALAGNA ANTONINO (CITTA DI PETROSINO)
    RUBINO SALVATORE (CITTA DI PETROSINO)
    DI STEFANO PAOLO VALENTINO (CONDOR)
    FISICARO SALVATORE (FERLA)
    SARDO MARIO (JUVENILIA)
    ZAGO BIAGIO (MAZZARRONE)
    MACCA SALVATORE (NUOVA KAMARINENSE)
    PULVIRENTI GIOVANNI (REAL ACI)
    GERVASI ALESSIO (SAN PAOLO SOLARINO)
    GAMBINA MARIANO (SPORTING RAGUSA 04)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

    MAGNO CALOGERO (CASTELTERMINI)
    FERLITO MAURO (REAL ACI)
    CELANO ANTONINO (REAL S.CRISTOFORO)
    BONFATTO GIUSEPPE (VIRTUS BARRIERA)

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

    CIRASA SALVATORE (ACATE CALCIO)
    ISPOTO ANTONINO (ARCI GRAZIA)
    BRACCO ANGELO (ASPRA)
    FASOLO BENNARDO SALVAT (CAPIZZI)
    STECCATO MARIO GIUSEPPE (CAPIZZI)
    CIPOLLA FRANCESCO (CASTELMOLA)
    PULLARA GIUSEPPE (CASTELTERMINI)
    SALAMONE MARCO (CASTELTERMINI)
    GIARRIZZO SALVATORE (CIRCOLO S.GIORGIO)
    MACHI GIUSEPPE (CIRCOLO S.GIORGIO)
    ANASTASI FRANCESCO (CITTA DI PETROSINO)
    PATANE SALVATORE (MINEO)
    LICITRA GIUSEPPE (NEW TEAM RAGUSA)
    GIARRIZZO CARMELO (NUOVA VILLASETA)
    D AQUINO VINCENZO (RADDUSA)
    LO PICCOLO GIANCARLO (SAN GIOVANNI GALERMO)
    OMOBONO DAVIDE ANDREA (SAN GIOVANNI GALERMO)
    PACI IVANO (SCIAGURATA MUXAR)
    LA TERRA MARCO (SPORTING RAGUSA 04)
    LICITRA DANIELE (SPORTING RAGUSA 04)
    CUSUMANO MIRKO (VILLAFRANCA SICULA)
    PERRICONE ENZO (VILLAFRANCA SICULA)

    AMMONIZIONE IX infr

    CARRATELLO CLAUDIO (NUOVA KAMARINENSE)
    LO CURTO NICOLO (RAVANUSA)

    AMMONIZIONE VI infr

    GIAIMI SALVATORE (CAPIZZI)
    FORASTIERO ETTORE (CASTELMOLA)
    PEREGRINO ALESSANDRO (LIBERTAS JUVENISSA 2005)
    BELLASSAI ANDREA (MAZZARRONE)
    BAGLIERI EMANUELE (NEW TEAM RAGUSA)
    GAGLIANO GIACOMO (REAL NISCEMI)
    ZINGALE IVAN (REAL S.CRISTOFORO)
    BUTERA DAVIDE (RIESI 2002)
    CIRCO BENEDETTO (RIVER PLATANI)

    AMMONIZIONE V infr

    INCREMONA CLAUDIO (MAZZARRONE)
    AMARA FABRIZIO (MEGARA CLUB AUGUSTA 2008)
    DI NICOLA GIOVANNI (NUOVA SPORTIVA DEL GOLFO)
    SCHILIRO COSIMO (RADDUSA)
    SCIACCA DAVIDE (REAL ACI)
    SCIACCA GIUSEPPE (S.M. AMMALATI GUARDIA)
    SPANO SANTO (SAN GIORGIO 2005 CATANIA)
    BASTANTE GIUSEPPE (SAN PAOLO SOLARINO)
    PARISI RITO (VILLAFRANCA SICULA)

    AMMONIZIONE II infr

    LO GIUDICE FRANCESCO (ANTILLESE)
    PLACENTI ANTONINO (ATLETICO MILITELLO)
    SAN VITO BENITO SALVATOR (ATLETICO MILITELLO)
    TESTA CAMILLO GIOVANN (CAPIZZI)
    LA ROSA FRANCESCO (CIRCOLO S.GIORGIO)
    MACHI GIANFILIPPO (CIRCOLO S.GIORGIO)
    SCHIFITTO OLIVERGAETANO (FERLA)
    FALZONE ROSARIO (LIBERTAS JUVENISSA 2005)
    GRILLO GIOVANNI (LIBERTAS JUVENISSA 2005)
    DISTEFANO PAOLO (NUOVA KAMARINENSE)
    VACANTE ANTONIO (NUOVA KAMARINENSE)
    PENNISI FRANCESCO (NUOVA SPORTIVA DEL GOLFO)
    BONGIORNO SALVATORE (NUOVA VILLASETA)
    FANARA GERLANDO (NUOVA VILLASETA)
    TRUPIA VINCENZO (RAVANUSA)
    VULLO MATTEO MARIA (SPORTING CLUB RACALMUTO)
    ACCETTA LUCA (SPORTING RAGUSA 04)
    BASSETTO MASSIMILIANO (SPORTING RAGUSA 04)
    MONGIOVI MARIO (VILLAFRANCA SICULA)

    AMMONIZIONE I infr

    MUSCOLINO ALESSIO (ANTILLESE)
    PISANO GIUSEPPE (ATLETICO MILITELLO)
    FOTI FRANCESCO (CASTELMOLA)
    ORECCHIO MARCELLO (CLUB INTER G.E.)
    ANDOLINA ALESSANDRO (LIBERTAS JUVENISSA 2005)
    KUCI ALKED (NUOVA KAMARINENSE)
    GRILLO DARIO (NUOVA VILLASETA)
    PRINCIPATO FILIPPO (NUOVA VILLASETA)
    MIRCI VINCENZO (RADDUSA)
    FORESTA GIUSEPPE (RUSSO SEBASTIANO CALCIO)
    SCALIA ROSARIO (S.M. AMMALATI GUARDIA)
    NICOLOSI BIAGIO (SAN GIOVANNI GALERMO)
    PAPPALARDO FRANCESCO (SAN PAOLO SOLARINO)
    RUSSO MIRCO (SPORTING R.C.B.)
    ANGELICA LUIGI (VILLAFRANCA SICULA)
    RIZZUTO IGNAZIO (VILLAFRANCA SICULA)





    5.2. Decisioni della Commissione Disciplinare
    La Commissione Disciplinare nella seduta del 03 Marzo 2009:
    Collegio composto dai Sigg.ri:

    Mario Fiore (Presidente) Roberto Rotolo (Componente)
    Salvatore Palumbo (Componente) Giovanni Griffo (Segretario)

    Ha adottato i seguenti provvedimenti:

    APPELLI:

    A.S.D. Monforte (ME) avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo a margine della gara: A.S.D. Monforte – A.S.D. Bastione del 14.2.2009 – Campionato di Seconda Categoria – C.U. n. 246 del 19.02.2009 -
    Procedimento 184/A

    Dall’esame delle risultanze degli atti della gara a margine indicata, il Giudice di 1° grado ha assunto i seguenti provvedimenti:
    A) Squalifica del campo di giuoco fino al 31.12.2009;
    B) Punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di sei punti nella classifica;
    C) Inibizione a tutto il 30.09.2009 a carico del Dirigente Midili Nicolino;
    D) Inibizione a tutto il 30.09.2009 a carico del Dirigente Basile Gaetano;
    E) Squalifica fino al 14.02.2014 a carico del calciatore Midili Antonino in atto capitano di squadra;
    F) Squalifica per sei gare a carico del calciatore Basile Natalino;
    Avverso i predetti provvedimenti ricorre la Società A.S.D. Monforte impugnandoli sia per una distorta realtà dei fatti avvenuti, sia per una contraddizione nella riportazione degli episodi occorsi all’Arbitro certamente influenzato nella stesura del proprio rapporto di gara dall’aggressione subita:
    La ricorrente si dilunga nel suo gravame ad elencare una serie di episodi e circostanze esimenti, in buona misura, della responsabilità a carico della stessa statuita, a suo parere, oltremodo sproporzionata.
    Chiede che vengano ammesse, in via istruttoria, mezzi di prova che la scagionerebbero, a suo dire, di determinate imputazioni accusatorie e penalizzanti.
    Conclude chiedendo, in via principale, la revoca dei provvedimenti impugnati ed in subordine la riforma degli stessi nella misura alquanto riduttiva, inquadrando, in buona sostanza, nella loro reale portata e collocazione, gli episodi contestati oggetto del giudicato di 1° esame;
    La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, sentito il rappresentante della ricorrente, osserva:
    Preliminarmente va ricordato che le norme regolamentari federali non consentono l’assunzione di prove testimoniali o dichiarazione di terzi con finalità esimenti di colpevolezza;
    Nel merito, il circostanziato rapporto di gara evidenzia, senza postulazione di dubbio alcuno, che gli episodi oggetto di giudizio di 1° grado, si sono realmente verificati; Gli stessi sono alquanto gravi e legittimamente censurati, non sono sostanzialmente riconducibili, a sostegno delle richieste invocate nell’atto di appello, particolari di contenuto non sostanziale (decisioni tecniche del Direttore di gara; interventi a protezione dell’Arbitro dovuti, però, da norme regolamentari; proteste sia pur vibrati ma comprensibili) laddove la stessa ricorrente ammette che si sono verificati inqualificabili episodi minacciosi e aggressivi in danno dell’Arbitro, sopratutto da parte dei propri sostenitori indubbiamente da condannare.
    Nel contesto merita particolare attenzione la punizione processuale del calciatore – capitano Midili Antonino, chiamato a rispondere della condotta di squadra in campo a norma dell’art. 3 comma 2) C.G.S.,
    La sua eventuale responsabilità, in merito, va collocata in occasione dell’aggressione subita dall’Arbitro, al 27’ del secondo tempo, preceduta da condotta minacciosa ed aggressiva da parte di alcuni sostenitori dell’odierna ricorrente riusciti a penetrare nel terreno di giuoco.
    L’aggressione subita dall’Arbitro e debitamente riportata nel rapporto di gara, indica, nella sua esecuzione e consumazione, la principale partecipazione di “altra gente”, locali sostenitori, penetrati nel terreno di giuoco dopo aver forzato la recinzione.
    Verosimilmente in quel concitato momento, culminato con l’aggressione all’Arbitro, non può escludersi del tutto la presenza di calciatori locali;
    Non è dato, però, conoscere le singole e personali attività criminose, cosa, invece, accertabile quando trattasi di condotta aggressiva posta in essere da soli calciatori rimasti non identificati, che
    integrano le previsioni di cui all’art. 3 comma 2) C.G.S.;
    Ogni altro episodio, circostanza, e condotta consumata, non merita considerazioni esimenti di responsabilità così come statuita dal Giudice Sportivo con la quantificazione delle relative sanzioni determinate da questo Organo Decidente come in dispositivo;
    Così osservando,
    DELIBERA
    Di determinare AL 30.09.2009 la squalifica del campo di giuoco della A.S.D. Monforte;
    Di determinare la penalizzazione inflitta alla Società A.S.D. Monforte in 3 (tre) punti nella classifica di competenza;
    Di determinare a tutto il 30.06.2009 la squalifica a tutti gli effetti a carico del calciatore – capitano Midili Antonino;
    Confermando nel resto ogni altro provvedimento;
    Senza addebito di tassa.

    AS Città di Bagheria (Pa) avverso squalifica calciatore Parisi Vincenzo per cinque gare. Campionato Eccellenza girone A Gara: Città di Bagheria – Gattopardo Palma del 18 Febbraio 2009 C.U. 248 LND del 20 Febbraio 2009
    Procedimento 193/A

    Letto l’appello proposto dalla società AS Città di Bagheria e sottoscritto dal sig. Provenzano Giuseppe nella qualità di presidente delle predetta società, che risulta inibito con il C.U. 248 LND del 20 Febbraio 2009 sino al 15 Marzo 2009 e che, per tale ragione né precluderebbe l’esame perché inammissibile.
    Ritenuto, però, che l’appello risulta sottoscritto personalmente dal calciatore colpito dalla sanzione di 1° Grado, Parisi Vincenzo , questa decidente ritiene di esaminare il ricorso.
    La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara ed il referto dell’Arbitro che non si presta ad alcuna censura e letto l’appello per il quale si chiede l’annullamento o in subordine la riduzione del provvedimento di squalifica adottato ritenendola spoporzionata ed anche perché ritengono che alcuni comportamenti non denotano la condotta scorretta addebitata, La società ricorrente convocata ritualmente all’udienza dibattimentale del 10 Marzo 2009, non si è presentata.
    Tutto ciò premesso, ritenuta che la condotta posta dal tesserato è sicuramente censurabile e meritevole della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, ma la stessa, tenuto conto delle situazioni oggettive, può essere detrminata come da dispositivo
    P.Q.M.
    DELIBERA
    Di detrminare la squalifica del calciatore Parisi Vincenzo per quattro gare senza addebito della relativa tassa reclamo

    AS Città di Acireale Avverso squalifica per cinque giornate calciatore Russo Cirino – Campionato Promozione girone/C gara Troina Città di Acireale del 22 febbraio 2009 C.U. n . 257 LND del 26 febbraio 2009
    Procedimento 197/A

    Con appello ritualmente proposto la società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato adducendo che la sanzione inflitta al calciatore non sia commisurata alla natura dei fatti commessi. Nello specifico sostiene la ricorrente che il danneggiammento della porta degli spogliatoi non sia addebitabile al calciatore oggi sanzionato, mentre il contegno irriguardoso posto in essere dal Cirino non si sia estrinsecato come sostenuto dall’arbitro.
    La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara osserva:
    Dal rapporto del Direttore di gara si evincono con chiarezza le modalità della condotta antisportiva posta in essere dal tesserato dalla società appellante e segnatamente:
    Le reiterate frasi offensive rivolte all’arbitro dopo l’espulsione;
    Il contegno irriguardoso nei confronti del pubblico
    Il danneggiamento della porta degli spogliatoi
    E’ evidente, pertanto, che sussistono elementi chiari per ritenere integrata la condotta illecita del calciatore, non potendo avere alcun pregio le doglianze difensive, tuttavia ritiene questa decidente che la sanzione possa essere ridotta, come da dispositivo, avuto riguardo all’entità dei fatti
    P.Q.M.
    DELIBERA
    Di determinare a quattro le gare di squalifica per il calciatore Russo Cirino
    Senza addebito della relativa tassa reclamo

    ASD Sicania (Me) avverso squalifica allenatore Golinelli Daniele e calciatori Morabito Rosario e Sutera Salvatore per due gare Campionato C/5 – C/2 B Gara Sicania – Club 83 del 14 Febbraio 2009
    Procedimento 199/A
    Letto il reclamo proposto dalla società ricorrente al Giudice Sportivo in ordine sia alla gara che alle squalifiche inflitte al C.U. 244 C/5 del 18 Febbraio 2009 ed il provvediemnto emesso dal Gudice Sportivo e pubblicato nel C.U. 269 C/5 del 04 Marzo 2009 che rimette gli atti a questa Commissione Disciplinare Territoriale in ordine ai provvedimenti indicati in epigrafe espone:
    preliminarmente questa Commissione Disciplinare rileva che le sanzioni inflitte ai calciatori Morabito Rosario e Sutera Salvatore squalificati per due gare sono inappellabili, per cui e precluso il loro esame.
    In ordine invece alla squalifica inflitta al sig. Golinelli Daniele, che la società ritiene di subire un danno “senza capirne il perché” e ne chiede una riduzione perché dovrebbero continuare il campionato senzo il loro importante e fondamentale contributo e apporto dell’allenatore rileva:
    la sanzione inflitta al tesserato Golinelli Daniele deve essere di esempio atutti i tesserati, in considerazione della qualifica rivestita dallo stesso e pertanto la squalifica và confermata
    P.Q.M.
    DELIBERA
    Di riggettare l’appello come sopra proposto dall ASD Sicania e di addebitare la relativa tassa reclamo di €130,00

    ASD Rodi Milici (Me) avverso decisone del Giudice Sportivo di ripetizione della gara per causa di forza maggiore Campionato Promozione girone B Gara: Rodi Milici - Caltavuturo del 14 Febbraio 2009 C.U. 257 LND del 26 Febbraio 2009
    Procedimento 201/A
    La società Rodi Milici ha inoltrato rituale appello avverso la decisone in epigrafe sostenendo che non è riconducibile al caso in esame il riconoscimento dell’impedimento per causa di forza maggiore perché la società Caltavuturo non avrebbe provveduto ad adottare ogni qualsiasi precauzione necessaria per superare gli impedimenti ed assicurare la regolare partecipazione alla gara di ché trattasi.
    La Commissione Disciplinare esaminati gli atti Ufficiali e i motivi del ricorso, valuta tuttavia che gli impedimenti alla partecipazione alla gara denunciati dalla società Caltavuturo sono oggettivamente riscontrabili e non dipendono in alcun modo da negligenze della società o da comportamenti omissivi
    P.Q.M.
    DELIBERA
    Di rigettare il reclamo inoltrato dalla società Rodi Milici confermando la ripetizione della gara non disputata e per l’effetto di addebitare la dovuta tassa reclamo nella misura di € 130,00

    ASD Piero Mancuso (Me) avverso decisone del Giudice Sportivo di ripetizione della gara per causa di forza maggiore Campionato 1^ Categoria girone c Gara: Piero Mancuso - Alcara del 14 Febbraio 2009 C.U. 257 LND del 26 Febbraio 2009
    Procedimento 202/A

    La società Piero Mancuso ha inoltrato rituale appello avverso la decisone in epigrafe sostenendo che non è riconducibile al caso in esame il riconoscimento dell’impedimento per causa di forza maggiore perché la società Alcara non avrebbe provveduto ad adottare ogni qualsiasi precauzione necessaria per superare gli impedimenti ed assicurare la regolare partecipazione alla gara di ché trattasi.
    La Commissione Disciplinare esaminati gli atti Ufficiali e i motivi del ricorso, valuta tuttavia che gli impedimenti alla partecipazione alla gara denunciati dalla società Alcara sono di riscontro oggettivo e non sono in alcun modo addebitabili a negligenze della società o ovvero da comportamenti omissivi.
    Nel caso in esame la causa di forza maggiore va identificata nell’incontestabili straordinarie avverse condizione atmosferiche che impongono di non pretendere che le società interessate debbano adottare illogiche e rischiose scelte che possano minare la incolumità degli atleti
    P.Q.M.
    DELIBERA
    Di rigettare il reclamo inoltrato dalla società ASD Piero Mancuso confermando la ripetizione della gara non disputata e per l’effetto di addebitare la dovuta tassa reclamo nella misura di € 130,00

    APD Atletico Favara (AG) avverso squalifica calciatore Valenti Giuseppe fino al 18 febbraio 2014 – Campionato terza categoria (AG) gara Comitini Amici dello Sport- Atletico Favara del 15 febbraio 2009 – C.U. 32 AG del 18 febbraio 2009
    Procedimento 34/B

    Al 39° del secondo tempo, dopo la segnatura del 3- 2 da parte della società Comitini, mentre il Direttore di gara si dirigeva verso il cerchio di centrocampo, veniva inseguito da tutti i giocatori dell’Atletico Favara i quali iniziavano ad inveire contro lo stesso arbitro assumendo un comportamento irriguardoso e violento. Nel parapiglia generale interveniva anche il calciatore Valenti Giuseppe il quale afferrava in modo violento il polso destro torcendolo in maniera energica procurando forte dolore allo stesso Direttore di gara gettando in aria i cartellini dello stesso.
    Contro il provvedimento, indicato in epigrafe, del Giudice Sportivo ricorre la società APD Atletico Favara la quale chiede l’annullamento o la riduzione della sanzione inflitta perche la ritiene sproporzionata rispetto a quanto accaduto.
    La Commissine Disciplinare letti imotivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:
    Quanto descritto dall’arbitro è chiaro e non si presta a nessun’altra interpretazione. Acclarato che quanto descritto dallo stesso arbitro nel suo referto gode di fede privilegiata.
    La condotta aggressiva tenuta dal calciatore Valenti Giuseppe è certamente grave e meritevole di censura, quanto statuito dal Giudice Sportivo è pienamente condivisibile, ma atteso che dal comportamento del Valenti non si identifica l’ipotesi di una violenza consumata ma certamente di un comportamento particolarmente aggressivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, questa decidente ritiene di determinare la squalifica come da dispositivo
    P.Q.M.
    DELIBERA
    Di determinare la squalifica del calciatore Valenti Giuseppe fino al 18 febbraio 2012
    Senza addebito della relativa tassa reclamo.

    DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
    a carico di
    1) Sig. Di Rosa Giuseppe (Presidente Pro Tempore A.S.D. Akragas)
    2) Sig. Pontei Calogero (Presidente in carica A.S.D. Akragas)
    3) A.S.D. Akragas (AG)
    Procedimento 162/A
    Considerato che la Procura Federale con nota 4021/219 del 26 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S.; art. 10 commi 2) e 4) C.G.S.; art. 1) commi 1) e 3) C.G.S.; art. 4 commi 1) e 2) C.G.S.;
    Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 3 Marzo 2009 con inizio alle ore 15,30.
    Dato atto che alla predetta udienza è presente:
    -Sig. Di Rosa Giuseppe – Avv.to Giancarlo Rosato delegato a rappresentare la Società A.S.D. Akragas ;


    Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
    “ritenere responsabili, quanti rinviati a giudizio, degli addebiti di cui all’atto di contestazione e deferimento, infliggendo al Sig. Di Rosa Giuseppe la inibizione, a tesserarsi per la F.I.G.C. per anni 1 (uno);
    Al Sig. Pontei Calogero la inibizione a tutti gli effetti, per mesi 6 (sei);
    Alla A.S.D. Akragas l’ammenda di Euro 1.000,00= (mille)”;
    Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite:
    Il Sig. Di Rosa Giuseppe, fa presente che dal mese di Febbraio 2008 non è più tesserato nella F.I.G.C. .
    Dichiara, altresì, che ha chiesto di ottenere, dalla eventuale nuova Società, presso la quale il calciatore Sanfilippo Francesco voleva tesserarsi la somma di Euro 3.000,00 (tremila) a titolo di “premio di preparazione”.
    Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ritualmente contestati;
    DELIBERA
    Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: alla Sig. Di Rosa Giuseppe (oggi non più tesserato per la F.I.G.C.) l’inibizione, a tesserarsi in seno alla F.I.G.C. a qualsiasi titolo per anni 1 (uno); al Sig. Pontei Calogero (Presidente A.S.D. Akragas), l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 6 (sei); alla A.S.D. Akragas l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di responsabilità diretta e oggettiva;
    La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

    DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
    a carico di
    1) Sig. Cicciarella Daniele (Presidente .A.S Sportmania)
    2) A.S. Sportmania - Modica (RG)
    Procedimento 163/A
    Considerato che la Procura Federale con nota 4111/449 del 28 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S. in relazione All’ art. 38 comma 1) N.O.I.F. e art. 4 commi 1) C.G.S.;
    Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 3 Marzo 2009 con inizio alle ore 15,30.
    Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Cicciarella Daniele;
    Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
    “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, come da atto di deferimento debitamente notificato alle parti rinviate a giudizio, infliggendo al Sig. Cicciarella Daniele l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 1 (uno); Alla Società A.S. Sportmania l’ammenda di Euro 300,00= (trecento/00)
    Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite:
    La Società deferita ha prodotto memoria difensiva con la quale sostiene di avere, in data 2.10.2008, mandato il tesseramento del tecnico, ma che inspiegabilmente, gli veniva restituita la busta contenente la richiesta di tesseramento del tecnico con la causale “Restituita da F.I.G.C. perché non di loro competenza al mittente”.
    Ad ogni buon fine veniva reiterata una nuova richiesta del tesseramento del tecnico;
    Invoca la sua non responsabilità in merito.
    Rilevato che, pur prendendo in considerazione i motivi di difesa, la Società interessata ha indebitamente inserito nella distinta gara Rosolini – Sportmania del 9.11.2008, come tecnico il Sig. Giannone Giovanni, il cui relativo tesseramento è invece stato regolarizzato solo in data 11.12.2008;
    DELIBERA
    di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Cicciarella Daniele (Presidente A.S. Sportmania) l’inibizione, ai sensi per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 1 (uno); alla Società A.S. Sportmania a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di Euro 200,00 (duecento/00);
    La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.


    DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
    a carico della società:
    A.S. Nicolosi (Ct)
    Procedimento 164/A
    Considerato che la Procura Federale con nota 4242/1445 del 03 Febbraio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare la stessa per rispondere delle violazioni di cui agli arrt.1 comma 1 C.G.S. ; articiolo 24 Regolamento LND e 22 bis, comma 6)
    Rilevato che la parte deferite è stata debitamente convocata all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 03 Marzo 2009 con inizio alle ore 15,30.
    Dato atto che alla predetta udienza è presente :nessuno
    Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
    ritenere responsabile dell’addebito ascritto la società ritualmente deferita infliggendole l’ammenda di €1000,00
    Ritenuto che la socieà deferita deve rispondere dell’inflazione accertata e contestata. DELIBERA
    di ritenere responsabile dei capi d’imputazione ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato alla interessata, in epigrafe indicata e specificati, infliggendo alla predetta l’ammmenda di €500,00
    La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

    DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
    a carico di
    1. Sig. Ezio Zaccaria ( già Presidente della US Viurtus Ispica (Rg))
    2. US Viurtus Ispica (Rg)
    Procedimento 165/A
    Considerato che la Procura Federale con nota 4264/1476 del 04 Febbraio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 C.G.S. ; in relazione all’articiolo 32 comma 1) e 7) Regolamento LND come integrato dalle disposizioni emanate dal C.U. n°1 LND
    Rilevato che la parti deferite sono stata debitamente convocata all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 03 Marzo 2009 con inizio alle ore 15,30.
    Dato atto che alla predetta udienza è presente :nessuno
    Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: di
    ritenere responsabile dell’addebiti loro ascritti come da atto di defrimento, infliggendo al sig. Ezio Zaccaria l’inibizione a tutti gli effetti di giorni 15 (quindici) alla società US Viurtus Ispica (Rg) lammenda di € 300,00.
    Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna
    Ritenuto che le perti deferite devono rispondere di quanto loro ascritto, giusto atto di rinvio a giudizio ritualmente notificato.
    DELIBERA
    di ritenere responsabili dei capi d’imputazioni loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato algli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo al sig. Ezio Zaccaria l’inibizione a sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h ) C.G.S. per giorni 15 (quindici)
    alla società US Viurtus Ispica (Rg) l’ammmenda di € 200,00
    La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.



    Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.


    Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 12/03/2009

    Il Segretario
    Maria Gatto Il Presidente
    Sandro Morgana
     
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