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Campionato di Prima Categoria
GARE DEL 15/ 2/2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 15/ 2/2009 CONTESSA ENTELLINA - PARTINICO 2-1; Reclamo Partinico. Considerato che la Società Partinico dopo il preannuncio telegrafico, non ha fatto pervenire motivazione e tassa del reclamo che deve, pertanto, intendersi rinunciato; Visto l'art. 33, punto 8, del C.G.S.; Si delibera: Di dare atto del risultato conseguito in campo; Di addebitare la tassa reclamo, in quanto rinunciato, alla Società Partinico.
GARE DEL 18/ 2/2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 18/ 2/2009 LAMPEDUSA - IL GABBIANO N.D.; Reclamo Il Gabbiano. Con reclamo ritualmente proposto la Società Il Gabbiano chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe non disputata per la mancata presentazione della stessa dovuta all'interruzione, causa avverse condizioni meteo-marine, dei collegamenti marittimi tra Porto Empedocle e Lampedusa e che pertanto, nel caso in esame, possano ricorrere i presupposti per l'invocazione della causa di forza maggiore; Considerato che la Società Il Gabbiano ha allegato al reclamo una attestazione di una Agenzia marittima di Porto Empedocle dalla quale si desume la veridicità di quanto esposto dalla stessa; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Il Gabbiano, ordinando la ripetizione della gara Lampedusa - Il Gabbiano; Di non addebitare, in quanto accolto, la tassa reclamo.
GARE DEL 21/ 2/2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 21/ 2/2009 DATTILO - LAMPEDUSA N.D.; Reclamo Lampedusa. Si osserva in via preliminare che il reclamo in oggetto è stato sottoscritto da soggetto non avente titolo in quanto non delegato alla firma; tale circostanza ne costituisce motivo di inammissibilità e ne preclude l'esame di merito; Esaminati gli atti ufficiali e considerato che la Società Lampedusa non si è presentata per la disputa della gara in oggetto; Visto l'art. 53 delle N.O.I. della F.I.G.C.; Si delibera: Di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dalla Società Lampedusa, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Lampedusa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 250,00 (1ma rinuncia).
GARE DEL 28/ 2/2009
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 200,00 ROBUR Per non avere, propri dirigenti, adempiuto ai propri doveri di addetti al servizio d'ordine; nonchè per presenza di persone non autorizzate nello spiazzo antistante gli spogliatoi, che assumevano contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro e tentato di introdursi all'interno dello spogliatoio dello stesso.
Euro 100,00 BORGATA TERRENOVE Per reiterato contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro e di Organi Federali, da parte di due propri sostenitori.
Euro 75,00 STELLA D ORIENTE Per presenza in panchina di proprio allenatore già squalificato sino a tutto il 31/05/2009.
Euro 40,00 MASSIMINIANA Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 10 minuti.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 10/ 4/2009
BARCELLONA GIUSEPPE (PALLAVICINO) Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro, reiterato dopo l'allontanamento e per tutta la durata della gara.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/ 3/2009
MILITELLO GIOVANNI (SAN GIOVANNI GEMINI) Per reiterate proteste e contegno offensivo nei confronti dell'arbitro e di Organi Federali.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 15/ 3/2009
SAPUPPO ARMANDO (MASSIMINIANA) Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.
MODICA EMILIO (STELLA D ORIENTE) Per proteste nei confronti dell'arbitro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 10/ 3/2009
SCHILLACI PAOLO (CITTA ISOLA DELLE FEMMINE) Per proteste nei confronti dell'arbitro.
LAGANA CARMELO (ROBUR) Nella qualità di addetto al servizio d'ordine, protestava nei confronti dell'arbitro.
LAGANA LETTERIO (ROBUR) Per proteste nei confronti dell'arbitro.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2009
MONDI ROSARIO (STELLA D ORIENTE) Già squalificato sino a tutto il 31/05/2009, non iscritto in distinta ma seduto in panchina, assumeva contegno aggressivo nei confronti di un tesserato avversario.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
PAGANO CLAUDIO (CITTA ISOLA DELLE FEMMINE) VITALE ANTONIO (PALLAVICINO) GIORDANO ALESSANDRO (PARTINICAUDACE) GRAFFEO MARCO (PRO MAZARA) SMIROLDO GREGORIO (ROBUR) SERIO NICOLA (SAN GIOVANNI GEMINI)
SQUALIFICA PER UNA GARA
MANCUSO FABIO (ALTOFONTE A.S.D.) NUCCIO MARCO (BORGATA TERRENOVE) FERRANTE ANDREA (CAPACI CALCIO) FONTANETTA GIUSEPPE (CITTA ISOLA DELLE FEMMINE) PALAZZOLO ANTONINO (CITTA ISOLA DELLE FEMMINE) PANEBIANCO FRANCESCO (MISTERBIANCO) LA MENDOLA VINCENZO (MUSSOMELI)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
SANTORO FRANCESCO (A.LIBERTAS RARI NANTES) VITALE ORAZIO (PRO MAZARA)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
TORRISI GIANLUCA (CALCIO VALVERDE) FERRANTE ANDREA (CAPACI CALCIO) FONTANA MARCO (CAPACI CALCIO) SORCE GIOVANNI (CIMINNA) CAPOBIANCO ANDREA (D ANNUNZIO FOOTBALL CLUB) DI PRIMA ROSARIO (D ANNUNZIO FOOTBALL CLUB) LA MATTINA SALVATORE (MUSSOMELI) MUSCOLINO MANFREDI (OLIMPIQUE FINALE) CAFISO FRANCESCO (OR.SA.) ANDALORO ANTONINO (PISTUNINA) VERGANI NATALE (PISTUNINA) PUTAGGIO GIUSEPPE (PRO MAZARA) CUCUZZA DARIO (STELLA D ORIENTE) RAPISARDA PAOLO (TREMESTIERI ETNEO A.S.D.) TEDESCO GIUSEPPE (TREMESTIERI ETNEO A.S.D.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr
BONSIGNORE VINCENZO (D ANNUNZIO FOOTBALL CLUB) DE GAETANO CLAUDIO (FOLGORE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
PALAZZOLO ANTONINO (CITTA ISOLA DELLE FEMMINE) MORREALE PIO (ENZO GRASSO) COLLURA MICHELE (PALLAVICINO) ANFUSO DANILO (VIZZINI NUOVA A.P.D.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
SPADOLA PARIDE (A.LIBERTAS RARI NANTES) LA BARBERA SALVATORE (ALTOFONTE A.S.D.) ASARO FRANCESCO (BORGATA TERRENOVE) SCLAFANI IGNAZIO (CIMINNA) CALANNA MICHELE (D ANNUNZIO FOOTBALL CLUB) GRASSO VITO IVAN (D ANNUNZIO FOOTBALL CLUB) LATINA VINCENZO (ENZO GRASSO) GUERRIERA ANTONINO (FOLGORE) PUCILLO FILIPPO (LAMPEDUSA) BELLINA ANDREA (OR.SA.) GIAMBO ANTONIO (OR.SA. P.G.) BONURA DANIELE (PISTUNINA) PRIVITERA DAMIANO (PISTUNINA) GIACALONE ROBERTO (PRO MAZARA) BARCA ALESSANDRO (ROBUR) CRIMI ANTONINO (ROBUR) MUSSO SALVATORE (STELLA D ORIENTE) PORTANOVA GIANLEONARDO (STELLA D ORIENTE) MANGANO LUCA (TRAPPITELLO) GIUFFRIDA ALBERTO (TREMESTIERI ETNEO A.S.D.) SOTTILE MATTEO (TREMESTIERI ETNEO A.S.D.) SPAMPINATO ANTONIO (TREMESTIERI ETNEO A.S.D.) BELFIORE ROSARIO (VIRTUS ISPICA)
AMMONIZIONE VI infr
PUCCIO CARLO (CAPACI CALCIO) TROIA ANGELO (CITTA ISOLA DELLE FEMMINE) VEUTRO FERDINANDO (D ANNUNZIO FOOTBALL CLUB) DI FRESCO FRANCESCO (OLIMPIQUE FINALE) ACCETTA SALVATORE (PARTINICAUDACE) CASTELLINI CRISTIAN (PARTINICAUDACE) CAMARDA ALESSIO (ROBUR) GIULIANO LUCIANO (STELLA D ORIENTE)
AMMONIZIONE V infr
SORCE GIOVANNI (AGRIGENTINA) SPATARO MASSIMILIANO (AGRIGENTINA) TIRRI ORAZIO (CALCIO VALVERDE) LEONARDI ANGELO (MISTERBIANCO) DI FAZIO ANDREA (PALLAVICINO) FILIBERTO GIOVANNIBATTIST (PALLAVICINO) BERTOLINO LEONARDO (PRO MAZARA) TORRE SANTO (TRAPPITELLO) LAZZARINI ADRIANO (VIRTUS ISPICA)
AMMONIZIONE II infr
APARO SANTO (A.LIBERTAS RARI NANTES) SPADARO GIAMPAOLO (A.LIBERTAS RARI NANTES) ZAMMITTI TONI (A.LIBERTAS RARI NANTES) GALLINA GIOVANNI (CITTA ISOLA DELLE FEMMINE) VITA GIANCLAUDIO (GIARDINI NAXOS) GILIBERTO VINCENZO (MASSIMINIANA) MUSSO DOMENICO (OLIMPIQUE FINALE) MONFORTE FRANCSESCO (OR.SA. P.G.) BARBAGALLO GAETANO SIMONE (TRAPPITELLO) ANASTASI TOMMASO (TREMESTIERI ETNEO A.S.D.) CANNIZZARO STEFANO (TREMESTIERI ETNEO A.S.D.) DI BELLA VALERIO (VIZZINI NUOVA A.P.D.)
AMMONIZIONE I infr
GALLO DANILO (A.LIBERTAS RARI NANTES) INNOCENTI SEBASTIANO (A.LIBERTAS RARI NANTES) SANFILIPPO SAMUELE (ALTOFONTE A.S.D.) MISURACA DANIELE (MUSSOMELI) ROMITO GIOVANNI (MUSSOMELI) PALAZZOLO MARCO (OLIMPIQUE FINALE) PRESTI ROSARIO (OR.SA. P.G.) LETO ALESSIO (PARTINICAUDACE) ALTAMURA FRANCESCO (PRO MAZARA) BRUGARELLO CLAUDIO (ROBUR) GARUFI DAVID (ROBUR) MESSINA ALFIO (TRAPPITELLO)
GARE DEL 1/ 3/2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 1/ 3/2009 SAN FOCA CALCIO - CARLENTINI 1-2; Sospesa al 35' del s.t.; Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che: Al 35' del s.t., dopo l'espulsione del calciatore Marotta Riccardo, Società San Focà, l'arbitro veniva colpito dallo stesso con una violenta pallonata al volto che procurava forti capogiri; nel contempo il proprio compagno di squadra, Marcellino Antonio, tirava l'orecchio sinistro del direttore di gara procurando forte dolore; A tal punto l'arbitro, stordito e non più nelle ottimali condizioni fisiche necessarie per la prosecuzione della direzione della gara, decideva di sospenderla definitivamente; Condivisa la suddetta decisione; Sancita la responsabilità delle Società San Focà alla quale va addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile ai propri calciatori; Dato atto che i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.; Si delibera: Di infliggere alla Società San Focà la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
AMMENDA
Euro 200,00 SERRADIFALCO Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei confronti di tesserati avversari; nonchè per avere, i suddetti, tentato di introdursi all'interno del terreno di giuoco, provocando la temporanea sospensione della gara per 5 minuti.
Euro 125,00 PARTINICO Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori indebitamente introdottisi all'interno del terreno di giuoco nei confronti di tesserati avversari; nonchè per presenza di persone non autorizzate nello spiazzo antistante gli spogliatoi che
protestavano nei confronti dell'arbitro.
Euro 100,00 SCOGLITTI SOCCER Per avere, proprio tesserato non identificato, assunto contegno offensivo nei confronti dell'arbitro, a fine gara. (Rapporti A. e C.C.).
Euro 50,00 ALCARA Per non avere, proprio dirigente, adempiuto ai propri doveri di addetto al servizio d'ordine.
Euro 50,00 MONTEROSSO ALMO Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 20 minuti.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 10/ 5/2009
VIRZI ENZO (ROSMARINO) Per proteste nei confronti dell'arbitro; nonchè per contegno minaccioso ed aggressivo nei confronti dello stesso, dopo l'allontanamento e reiterato a fine gara.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 15/ 3/2009
DI STEFANO SALVATORE (ALCARA) Nella qualità di addetto al servizio d'ordine, assumeva contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.
D ANGELO ALDO (PRIZZI) Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 10/ 3/2009
MANGIAFICO PAOLO (CITTA DI CANICATTINI) Per proteste nei confronti dell'arbitro.
MORGANTE DOMENICO (GROTTE CALCIO) Per proteste nei confronti dell'arbitro.
VINCI GIAMPIERO (TORRENOVESE) Per proteste nei confronti dell'arbitro.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 10/ 3/2009
MANGIAFICO TITO (CITTA DI CANICATTINI) Per proteste nei confronti dell'arbitro.
DE LEO GIOVANNI (REAL AVOLA) Per proteste nei confronti dell'arbitro.
A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2009
BARRERA MAURIZIO (SCOGLITTI SOCCER) Per reiterato contegno offensivo nei confronti dell'arbitro, a fine gara.
SQUALIFICA FINO AL 15/ 3/2009
DODECI GIUSEPPE (ALUNTINA) Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.
LO NOSTRO STELLARIO (REAL GIUSTRA) Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro, a fine gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2011
MAROTTA RICCARDO (SAN FOCA CALCIO) Per condotta scorretta; nonchè per avere lanciato violentemente il pallone all'indirizzo dell'arbitro, colpendolo al volto e provocando forti capogiri e causando la sospensione definitiva della gara.
SQUALIFICA FINO AL 31/12/2009
MARCELLINO ANTONIO (SAN FOCA CALCIO) Per avere tirato l'orecchio sinistro dell'arbitro con violenza, provocando forte dolore e causando la sospensione definitiva della gara.
SQUALIFICA PER SEI GARE
ODDO GIUSEPPE (ROSMARINO) Per contegno aggressivo nei confronti dell'arbitro, reiterato a fine gara.
SQUALIFICA PER TRE GARE
DI GIACOMO SALVATORE (MONTEROSSO ALMO) Per proteste e contegno offensivo nei confronti dell'arbitro, reiterati dopo l'espulsione.
RUSSO SALVATORE (ROSMARINO) Per proteste e contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro.
ANGELO ANDREA (SALEMI) Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER DUE GARE
BUSACCA FABIO (MONTEROSSO ALMO) LUNETTO GIUSEPPE (PARTINICO)
SQUALIFICA PER UNA GARA
BONTEMPO SALVATORE (ALCARA) BUCCHERI SALVATORE (CITTA DI CANICATTINI) SODANO SALVATORE (GROTTE CALCIO) COSTANZO BRUNO (INESSA) GUIDA DAMIANO (PARTINICO) EMANUELE DARIO (PEONIA RIPOSTO) RIZZO ORAZIO (PIERO MANCUSO) BARTUCCIO GIOVANNI (PRO MENDE CALCIO) GIACOBBE CARMELO (REAL GIUSTRA) SANFILIPPO SALVATORE (RIVIERA DELLO STRETTO) TOMASI MORGANO CARMELO (ROSMARINO) MESSINA MAURO (SALEMI) CARUANO DOMENICO (SERRADIFALCO) CURASI LORENZO (TORRENOVESE) MUZZETTA GIUSEPPE (VICTORIA)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
CACCAMO SALVATORE (SAN FOCA CALCIO) Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, a fine gara.
SQUALIFICA PER DUE GARE
GAGLIOLO ALBERTO (BARRESE) Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro, dopo la sostituzione.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
GAGLIOLO ALBERTO (BARRESE) PICANO GIUSEPPE (CORLEONE) LA FARINA GIUSEPPE (ROSMARINO) LO MONACO ANGELO (SOLICCHIATA)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
CAMMARATA ARCANGELO (ARAGONA) RAGUSA ALESSANDRO (BARRESE) TROPEA GIUSEPPE (BARRESE) MARINO GIUSEPPE (CALCIO ACI S.FILIPPO) PAPPALARDO LUCIANO (COMETA CALCIO BIANCAVILLA) SANTORO ARNALDO (FIUMEFREDDESE F.C.) ANNONE PAOLO (MEDITERRANEA NIZZA) PANTANO DAVIDE (PRIOLO CALCIO) CILANO GIORGIO (PRIZZI) NACCARI ALESSIO (RIVIERA DELLO STRETTO) PREVITERA GIUSEPPE (S.EMIDIO ACIREALE) LATTUCA GIUSEPPE (S.SEBASTIANO) INSALACO GIUSEPPE (SERRADIFALCO) LA MARCA SALVATORE (SERRADIFALCO) PILIERO DOMENICO (VICTORIA) RUSSO FRANCESCO (VIRTUS CATANIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr
DOTTORE GAETANO NICOLO (ALUNTINA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
AVOLA ALESSANDRO (BARRESE) CAGIGI GIUSEPPE (CIAPPAZZI) RISIGLIONE FULVIO (LIMINA) CORSO FRANCESCO (NUOVO FALCONE) MASSA DANIELE (PRIOLO CALCIO) VAIANA MAURIZIO (PRIZZI) LA ROSA MIRKO (S.EMIDIO ACIREALE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
PILUMELI SALVATORE (BARRESE) MUCARIA VINCENZO (CALATAFIMI DON BOSCO) IMBROGIANO CARMELO (LINERI MISTERBIANCO) MUSUMECI MICHELE (LINERI MISTERBIANCO) VIRDUZZO FABIO (MONTEROSSO ALMO) TORRE GUGLIELMO (NUOVO FALCONE) MANCUSO NUNZIO (OLIMPIA SINAGRA CALCIO) INCARDONA SALVATORE (PEONIA RIPOSTO) GITTO ANTONINO EMANUE (PRO MENDE CALCIO) MANNA MARCO (PRO MENDE CALCIO) SCANDURRA EMANUELE (RANDAZZO) CACCAMO SALVATORE (SAN FOCA CALCIO) LEARDO ALESSANDRO (SPORTIVO CULTURALE ITALA) CIANCIO VINCENZO (VICTORIA) IERVOLINO EMILIO (VICTORIA) MANITTA VINCENZO (VICTORIA)
AMMONIZIONE IX infr
ROCCUZZO GIUSEPPE (MONTEROSSO ALMO) PERI ROSOLINO (PRIZZI) ALEO IVANO (S.EMIDIO ACIREALE)
AMMONIZIONE VI infr
FOTI MARCO GIUSEPPE (ALCARA) MAZZAGLIA ARMANDO (ATLETICO PEDARA) UCCHINO VINCENZO (CALATABIANO) DI EMANUELE ALESSANDRO ETTO (CALCIO ACI S.FILIPPO) CANNUNI PAOLO (CIAPPAZZI) D AMICO EMANUELE (CORLEONE) RUGGERI GIOVANNI (MEDITERRANEA NIZZA) VIRGILIA FRANCESCO (NUOVO FALCONE) DI NATALE FABRIZIO (PEONIA RIPOSTO) BOMBACI GIUSEPPE (RIVIERA DELLO STRETTO) DE FRANCESCO GIUSEPPE (RIVIERA DELLO STRETTO) VITANZA CALOGERO (ROSMARINO) GIOIA FABIO (S.SEBASTIANO) VECCHIO SALVATORE (SERRADIFALCO) CICALA COSIMO (SPORTINSIEME) DAMA GAETANO (TORRENOVESE)
AMMONIZIONE V infr
CAMPO FABIO (CALATABIANO) BRAMANTE EMANUELE (CITTA DI CANICATTINI) QUACECI ANTONIO (COMETA CALCIO BIANCAVILLA) PITINO SIMONE (FRIGINTINI) FORTE DARIO (GROTTE CALCIO) RUSSO MARCO (INESSA) FILICIOTTO PASQUALE (LIMINA) VASTA FRANCESCO (PIERO MANCUSO) GUGLIELMINO GIUSEPPE (REAL PATERNO T.FAZIO 2006) DAIDONE NICOLO (SALEMI) MAROTTA RICCARDO (SAN FOCA CALCIO) PANEBIANCO ALESSANDRO (SOLICCHIATA)
AMMONIZIONE II infr
PEDALA ANTONIO FABIO (ALUNTINA) TRIFILO AURELIO (AQUILA) SFERRAZZA ALESSIO GIUSEPP (ARAGONA) DI TRAPANI SERGIO (CITTA DI TERRASINI) INFANTINO GIUSEPPE (COMETA CALCIO BIANCAVILLA) DI GREGORIO ALESSANDRO (CORLEONE) DANZE ANTONINO (FICARRA) TUMEO MASSIMO (FICARRA) BUCCHERI EMILIO (FLORIDIA) BUTTICE GIORGIO ADRIANO (GROTTE CALCIO) MONCADO MICHELE (GROTTE CALCIO) MARCHESE SALVATORE (LINERI MISTERBIANCO)
BARRESI ALESSANDRO (MONTEROSSO ALMO) DI GIACOMO SALVATORE (MONTEROSSO ALMO) BUCALE GIOVANNI (OLIMPIA SINAGRA CALCIO) NASCA MICHELE (PARTINICO) MANDANICI FELICIANO (PRO MENDE CALCIO) COSTANZO GIUSEPPE (REAL GIUSTRA) MIRAGLIA ROSARIO (REAL PATERNO T.FAZIO 2006) DE STEFANO SANTI (RIVIERA DELLO STRETTO) LAURA GIUSEPPE (ROSMARINO) CASTROGIOVANNI SAMUELE (SAN FOCA CALCIO) MIANO GUGLIELMO (SPORTINSIEME) RIPOSO AGATINO (SPORTINSIEME) MACCARRONE GIUSEPPE (VIRTUS CATANIA)
AMMONIZIONE I infr
VIVONA FRANCESCO (CALATAFIMI DON BOSCO) TERRANOVA DAVIDE (CITTA DI CANICATTINI) LO NERO GIUSEPPE (FLORIDIA) PISTONE AGATINO (LIMINA) SVELTI FABIO (OLIMPIA SINAGRA CALCIO) INZERILLO VITO (PARTINICO) FRESTA GABRIELE (PEONIA RIPOSTO) LA SPINA ANTONIO (PEONIA RIPOSTO) CARDULLO GIOVANNI (PIERO MANCUSO) VENUTI UMBERTO (PIERO MANCUSO) GIARRIZZO GIOVANNI (RANDAZZO) PANARELLA GIUSEPPE (REAL GIUSTRA) INGRILLI GIULIO (ROCCA DI CAPRILEONE) ROSSO GIUSEPPE (S.SEBASTIANO) ANASTASI MASSIMILIANO (SOLICCHIATA) MOSCHELLA DOMENICO (SPORTINSIEME)
Campionato di Seconda Categoria
GARE DEL 15/ 2/2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 15/ 2/2009 L INIZIATIVA - LONGI N.D.; Reclamo Longi. Con reclamo ritualmente proposto la Società Longi chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe non disputata per la mancata presentazione della stessa dovuta all'impossibilità di raggiungere la sede di disputa della gara a causa delle abbondanti precipitazioni nevose e che, pertanto, nel caso in esame, possano ricorrere i presupposti per l'invocazione della causa di forza maggiore; Considerato che la Società ricorrente ha allegato al reclamo una attestazione rilasciata dal Comando della Stazione dei Carabinieri di Longi dalla quale si desume la veridicità di quanto esposto dalla stessa; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Longi, ordinando la ripetizione della gara L'Iniziativa - Longi; Di non addebitare, in quanto accolto, la tassa reclamo.
GARE DEL 22/ 2/2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 22/ 2/2009 MEGARA CLUB AUGUSTA 2008 - REAL S.CRISTOFORO 2-0; Reclamo Real S.Cristoforo.
Con proprio reclamo, la Società Real S.Cristoforo, "demandando agli organi competenti ogni tipo di decisione in merito alla regolarità della gara ed ai provvedimenti che di seguito dovranno essere presi", segnala di avere ricevuto dai Carabinieri di Villasmundo, comune sede dell'impianto, la comunicazione che l'incontro avrebbe dovuto svolgersi a porte chiuse; giunti sul posto, veniva notata la presenza di un centinaio di sostenitori della Società consorella ai quali era stata data la possibilità di sostare in gradinata; tale situazione veniva inutilmente rappresentata al commissario di campo ed ai dirigenti locali mentre, senza ottenere alcuna risposta, veniva tentato di contattare la Stazione dei Carabinieri di Villasmundo per segnalare "l'avvenuta violazione delle disposizioni da loro imposte"; Il reclamo va respinto; Infatti, esaminati i rapporti dell'arbitro e del commissario di campo, dagli stessi nulla si rileva che possa avere influito sul regolare svolgimento della gara che ha pertanto avuto regolare conclusione; la stessa circostanza segnalata dalla Società reclamante deriva da un provvedimento amministrativo dei Carabinieri di Villasmundo peraltro non portato a conoscenza dei competenti Uffici di questo Comitato Regionale; Per quanto sopra; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Real S.Cristoforo, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di dare atto del risultato acquisito in campo.
GARE DEL 28/ 2/2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PREANNUNCIO DI RECLAMO
gara del 28/ 2/2009 CITTA DI OLIVERI - OLIMPIA Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S.D. OLIMPIA si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 50,00 BASTIONE Per presenza di persone non autorizzate nello spiazzo antistante gli spogliatoi, a fine gara.
Euro 50,00 DACCA 2000 Per avere, propri tesserati, dato luogo ad una rissa con tesserati avversari, a fine gara.
Euro 50,00 S.M. AMMALATI GUARDIA Per avere, propri tesserati, dato luogo ad una rissa con tesserati avversari, a fine gara.
Euro 45,00 RIESI 2002 Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 20 minuti.
A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 10/ 3/2009
PAGANO SALVATORE (REAL ACI) Per condotta scorretta.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
MERRINA FABIO (BASTIONE) CAMPISI PIETRO SALVATOR (MAMERTINA A.S.D.) LOMBARDO ALESSANDRO (SAPONARA) COMO DOMENICO (STIG CASTELLAMMARE)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
DE TOMMASI ANTONINO (SAPONARA) Per gravi e ripetuti atti di violenza nei confronti di un avversario, a fine gara.
SQUALIFICA PER TRE GARE
MAVILIA MIRKO (SAPONARA) Per ripetuti atti di violenza nei confronti di un avversario, a fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
LANTINO UGO (ACATE CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
FONTANESCA FABIO (DACCA 2000) PAPA FABIO (FRANCAVILLA) TRUGLIO GIUSEPPE (MAMERTINA A.S.D.) BARONE SALVATORE (NUOVA KAMARINENSE) FIRRINCIELI CARMELO (NUOVA KAMARINENSE) RAPISARDA MARIO (S.M. AMMALATI GUARDIA) VENUTI NUNZIO (SAPONARA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr
MANCUSO ANTONINO (STIG CASTELLAMMARE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
BRUNO VINCENZO (MESSANA ONLUS) BRUNO GIUSEPPE (SCIAGURATA MUXAR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
ILACQUA ANGELO (BASTIONE) SAPORITO GIUSEPPE (BASTIONE) TAORMINA GIULIO (CAMALEONTE CALCIO) CERRA DOMENICO (DACCA 2000) DRAGO FRANCESCO (MAMERTINA A.S.D.) FAZIO DANILO (MAMERTINA A.S.D.) PULVIRENTI GIOVANNI (REAL ACI) LO GIUDICE FABRIZIO (S.ALESSIO) TOMASELLO MARCO (S.ALESSIO)
PANE ALFIO (S.M. AMMALATI GUARDIA) MUSSO GIUSEPPE (VILLAFRANCA SICULA)
AMMONIZIONE VI infr
CILIA DAVIDE (ATLETICO RAGUSA) CAVALLARO MASSIMO (CAMALEONTE CALCIO) DI NATALE DOMENICO (FRANCAVILLA) FALSAPERLA SIMONE (REAL ACI) TRIMARCHI SALVATORE (S.ALESSIO)
AMMONIZIONE V infr
BOTTARI MAURIZIO (MESSANA ONLUS) LO NARDO ANTONINO (REALPALERMO) PADALINA ENNIO (SAN GIOVANNI GALERMO)
AMMONIZIONE II infr
FORMICA SERAFINO (BASTIONE) ALIOTTA GIUSEPPE (C.U.S. PALERMO) CARUSO UMBERTO (C.U.S. PALERMO) DEMMA ARTURO (C.U.S. PALERMO) SPADARO LUCA (CAMALEONTE CALCIO) CANNAVO SALVATORE (DACCA 2000) GUGLIELMINO SEBASTIAN (DACCA 2000) ABBATE DOMENICO (FRANCAVILLA) BRUNETTO VINCENZO (FRANCAVILLA) TRUGLIO IVAN (MAMERTINA A.S.D.) GRINGERI ANGELO (MONFORTE) OCCHIPINTI DOMENICO (NUOVA KAMARINENSE) CANTONE SALVATORE (REAL ACI) SPATARO PIETRO (REALPALERMO) MELITA ANDREA (SAPONARA) LATTUCA SALVATORE (SCIAGURATA MUXAR) NAVARRA GIOVANNI (STIG CASTELLAMMARE) PAMPALONE MICHELE (STIG CASTELLAMMARE)
AMMONIZIONE I infr
OCCHIPINTI FABRIZIO (ATLETICO RAGUSA) BRIGANDI SANTI (BASTIONE) MIDILI FRANCESCO (MONFORTE) ARCIDIACONO SEBASTIANO (REAL ACI) BUTERA EMANUEL (RIESI 2002) MARSALA FILIPPO (SAPONARA) TAVERNA ANGELO (SCIAGURATA MUXAR)
GARE DEL 1/ 3/2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PREANNUNCIO DI RECLAMO
gara del 1/ 3/2009 NEW TEAM RAGUSA - FAIR PLAY COMISO Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S.D. NEW TEAM RAGUSA si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 15/ 3/2009
SPATARO PAOLO (SICULIANA) Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.
AMMONIZIONE
PUMILLO GIORGIO (POZZALLESE) Per condotta scorretta.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 15/ 3/2009
CHILLARI MARIO (RUSSO SEBASTIANO CALCIO) Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SETTE GARE
MORREALE MICHELE (REAL S.PAOLO CALCIO) Per condotta scorretta; nonchè per contegno offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dell'arbitro, dopo l'espulsione.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
MICELI SALVATORE (SPORTING CLUB BONACERAMI) Per atto di violenza nei confronti di un avversario; nonchè per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, dopo l'espulsione.
SQUALIFICA PER TRE GARE
RUSSO MARIO (CITTA DI GAGGI) Per condotta scorretta; nonche' per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, dopo l'espulsione.
SQUALIFICA PER DUE GARE
GENNA GIUSEPPE (CITTA DI PETROSINO) BENVENUTO SALVO (SORTINO CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA
FRISONE ANDREA (CARIDDI) CATANZARO GIUSEPPE (JUNIOR RAMACCA) FUMIA DAVIDE (MARINA DI RAGUSA) CAPPADONNA FAUSTO (MINEO) PACILLI MARCO (NUOVA VILLASETA) AREZZO OSCAR (POZZALLESE)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2009
CAMMALLERI ROCCO (BUTERESE E.MATTEI) Per avere lanciato un pugno di sabbia all'indirizzo dell'arbitro, a fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
SEKKOUM SAMIR (CITTA DI PETROSINO)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
SANFRATELLO LUCA (AURORA ROSSA) LA FATA MARCELLO (BOYS CINISI MASSIMO TAIBI) TERRANOVA MASSIMILIAN (CASTEL DI JUDICA) CACICIA ANGELO (CASTELTERMINI) CASTORINA FABIO (CITTA DI GAGGI) GIACALONE MARCELLO (CITTA DI PETROSINO) CICERO ANTONINO (CITTA DI PETTINEO) DI FRANCESCA EPIFANIO (CITTA DI PETTINEO) CHIARANDA DAVIDE (FAIR PLAY COMISO) SCHILLACI GIOVANNI (JUNIOR RAMACCA) BILLE DINO (LUDICA LIPARI) LA ROCCA SALVATORE (MISSERIO) SCURTO GIUSEPPE (NUOVA SPORTIVA DEL GOLFO) ZIRONE OSVALDO (POZZALLESE) PINZONE LUCA (RADDUSA) MONACHINI ALESSANDRO (REAL S.PAOLO CALCIO) CIULLA ALFONSO (SICULIANA) COLLETTI CLAUDIO MASSIMO (SICULIANA) MONTICCIOLO GIAN PAOLO (SPORTING CLUB BONACERAMI) SCHEMBRI ANGELO (SPORTING CLUB GATTOPARDO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
LA FATA SALVATORE (BOYS CINISI MASSIMO TAIBI) VITALE ANTONIO (CASTEL DI JUDICA) ABATE ANTONIO (CITTA DI GAGGI) RUSSO SALVATORE SIMON (MINEO) DIPASQUALE MARIO (NEW TEAM RAGUSA) DRAGO NICOLA CRISTIAN (REAL S.CRISTOFORO) D IGNOTI PARENTI VINCENZO (SPORTING CLUB BONACERAMI) MICELI SALVATORE (SPORTING CLUB BONACERAMI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
PISANO MARIO (ATLETICO MILITELLO) BUSALACCHI VINCENZO (DELFINI VERGINE MARIA) AUGELLO ANDREA (GATTOPARDO) SANTAMARIA FILIPPO (JUNIOR RAMACCA) GIOSTRA SALVATORE (MINEO) IUDICA FABIO (MINEO) GARUFI SALVATORE (MISSERIO) VITALE DANIELE (NEW TEAM RAGUSA) COSTANTINO FABIO (NUOVA SPORTIVA DEL GOLFO) ALLETTO SANFILIPPO SALVATORE (NUOVA VILLASETA) MACAUDA MARCO (POZZALLESE) LIZZIO SEBASTIANO (REAL S.PAOLO CALCIO) GIARRA VINCENZO (RIVER PLATANI) SANTINO GIANPAOLO (ROCCAPALUMBA) TOMARCHIO CONCETTO (SANT ANASTASIA) FIORILLI STEFANO (SICULIANA)
AMMONIZIONE VI infr
CAPPADONNA FAUSTO (MINEO) OCCHIPINTI SALVATORE (MINEO) CELANO ANTONINO (REAL S.CRISTOFORO) MANCUSO SALVATORE (SPORTING CLUB GATTOPARDO)
AMMONIZIONE V infr
CANNATA GALANTE SALVATORE (ATLETICO MILITELLO) DI MAGGIO MAURO (BOYS CINISI MASSIMO TAIBI) DONATO MAURIZIO (CITTA DI GAGGI) CANIGLIA SALVATORE (CLUB INTER G.E.) MONTALBANO ANDREA (DELFINI VERGINE MARIA) DI MARCO FELICE (LIFE) AGOSTA DEVIS (MARINA DI RAGUSA) BELLASSAI ANDREA (MAZZARRONE) GARAO ROSARIO (RADDUSA) CIRCO BENEDETTO (RIVER PLATANI)
AMMONIZIONE II infr
MILITELLO DARIO (AURORA ROSSA) CAPRITTI PIETRO (BUTERESE E.MATTEI) PUTAGGIO VINCENZO (CITTA DI PETROSINO) FICHERA CRISPINO CRISTI (CONDOR) SCIMECA GIUSEPPE (EURO SCIARA) AGATE GIACOMO (JUVENILIA) SPATA GIOVANNI (MAZZARRONE) MANNINA DARIO (NUOVA SPORTIVA DEL GOLFO) GIARRIZZO CARMELO (NUOVA VILLASETA) GENOVA SALVATORE (PALERMITANA CALCIO) SALAMONE IGNAZIO (PALERMITANA CALCIO) PAPPALARDO ALFIO (PISANO) AZZARO GIOVANNI (POZZALLESE) CICERO GIANLUCA (POZZALLESE) TERIACA ALBERTO (ROCCAPALUMBA) SCUTO GAETANO (RUSSO SEBASTIANO CALCIO) ZAPPALA ALESSANDRO (SANT ANASTASIA) COMUNALE SALVATORE (SOCIAL ROMETTESE) LA TERRA GIOVANNI (SPORTING RAGUSA 04)
AMMONIZIONE I infr
CAMMALLERI ROCCO (BUTERESE E.MATTEI) DONATO FRANCESCO (CARIDDI) MARINO ANDREA (CARIDDI) MAROTTA SALVATORE (CASTELTERMINI) NICASTRO CALOGERO (CASTELTERMINI) RAMPULLA GIUSEPPE (CITTA DI PETTINEO) MONTALBANO GIUSEPPE (DELFINI VERGINE MARIA) SPAGNUOLO LUCA (FERLA) LO VERDE PIETRO (GATTOPARDO) AURORA ANDREA (JUNIOR RAMACCA) VISOCARO SALVATORE (MEZZOJUSO) ESPOSITO FABIO (PARNASSIUS SPORTING CLUB) GIANNONE ROSARIO (RADDUSA) INCARDONA ALESSANDRO (RADDUSA) DI VINCENZO ALESSIO (REAL NISCEMI) PARADISI DOMENICO (REAL NISCEMI) RANNO MAURIZIO (REAL S.CRISTOFORO) NICOSIA BENEDETTO (ROCCAPALUMBA) BORZI VINCENZO (SANT ANASTASIA) DI BELLA FRANCESCO (SOCIAL ROMETTESE) RIZZO MASSIMO (SOCIAL ROMETTESE) D ANGELO GIOVANNI (SPORTING CLUB BONACERAMI)
GARE DEL 4/ 3/2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 4/ 3/2009 FITALESE - MONTAGNAREALE A.S.D. Si dà atto che la gara a margine è stata sospesa all'8' del 1° tempo per avverse condizioni atmosferiche e sarà recuperata in data da destinarsi.
gara del 4/ 3/2009 SFARANDINA - OLIMPIA Si dà atto che la gara a margine è stata sospesa al 14' del 1° tempo per avverse condizioni atmosferiche e sarà recuperata in data da destinarsi. Decisioni della Commissione Disciplinare La Commissione Disciplinare nella seduta del 03 Marzo 2009: Collegio composto dai Sigg.ri:
Mario Fiore (Presidente) Roberto Vilardo (Componente) Roberto Rotolo (Componente) Giovanni Griffo (Segretario)
Ha adottato i seguenti provvedimenti:
APPELLI:
FCD Serradifalco – avverso squalifica calciatore Ricotta Gaetano fino al 31 gennaio 2012 – Campionato prima categoria girone h gara Mussomeli – Serradifalco del 25 gennaio 2009 – C.U. N. 214 LND del 29 gennaio 2009 Procedimento 145/A
Letto l’appello ritualmente formulato dalla società ricorrente in ordine alla squalifica inflitta in primo grado dal Giudice sportivo perché ritenuta eccessiva rispetto ai fatti accaduti. Ritiene altresì che in situazioni analoghe la giustizia sportiva, abbia preso decisioni diverse e sottolinea sempre nelle difese articolate, che il giocatore in questione è di appena diciasette anni, per cui, pur ammettendo che, nel contesto in cui è maturato, si è verificata una reazione stizzosa determinata da uno stato di ira. La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara ed il referto arbitrale rileva: quanto descritto nel referto di gara è chiaro e non si presta ad alcuna censura, ma non si rileva però alcuna conseguenza, tenuto conto della giovane età del calciatore e con l’auspicio che la determinazione della sanzione come da dispositivo possa essere di monito per il tesserato P.Q.M. DELIBERA Di determinare la squalifica al calciatore Ricotta Gaetano (FCD Serradifalco) fino al 31 dicembre 2010 Senza addebito della relativa tasssa reclamo.
ACD Capo D’Orlando – avverso inibizione al dirigente Corvetta Giuseppe fino al 15 febbraio 2010 – Campionato allievi regionali/E gara Spadafora – Capo D’Orlando del 15 febbraio 2009 – C.U. N. 247 SGS del 19 febbraio 2009 Procedimento 185/A
L’appellante chiede congrua riduzione della sanzione dell’inibizione a carico del dirigente Corvetta Giuseppe la cui condotta è rimasta estranea ad ogni violenza. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1 – Come è ben noto il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento. 2 - La superiore considerazione non consente di assegnare rilievo alle motivazioni difensive, peraltro supportate da una dichiarazione autenticata di soggetto estraneo, inviata in violazione della normativa processuale che non consente l’acquisizione di dichiarazioni e testimonianze non ufficiali. 3 – La sanzione irrogata, tenuto conto della condotta attribuita al dirigente Corvetta negli atti ufficiali di gara, appare adeguata e non si ravvisa la necessità di una riduzione P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto e per l’effetto di addebitare la relativa tassa reclamo di Euro 130,00
DI GREGORIO RICCARDO ( società LIDOPOGAP) – avverso squalifica sino al 30/06/2012 – gara C5 serie C2 Gir.A Real Marsala-Lipodogap del 14/02/09 – Comunicato Ufficiale C5 n°244 del 18/02/09 Procedimento 189/A
L’appellante con personale ricorso, pure ammettendo di avere contestato ed insultato il Direttore di Gara, sostiene di non averlo colpito con uno schiaffo e, conseguentemente, chiede la revoca della squalifica a suo carico o, in subordine, la sua riduzione tenuto conto che la negata condotta violenta non ha comunque provocato conseguenze e si sarebbe sostanzialmente esaurita nell’unico atto denunciato. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali e valutate le ragioni del ricorso ribadite dall’appellante nel corso della personale audizione del 03/03/09, osserva preliminarmente che il procedimento disciplinare si svolge sulla base degli atti ufficiali di gara che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento. Non può dunque trovare ingresso in questa sede la proposizione difensiva che contesta lo svolgersi dei fatti come indicati dall’arbitro e propone di condurre ad una ipotesi di non responsabilità del calciatore Di Gregorio Riccardo. Per quanto attiene alla sanzione irrogata, appaiono condivisibili le considerazioni difensive circa l’assenza di particolari conseguenze del fatto addebitato, esauritosi certamente in un unico atto. La sanzione va pertanto contenuta come in dispositivo. DELIBERA Di contenere a tutto il 30/06/2011 la squalifica a carico del calciatore Di Gregorio Riccardo (società Lipodogap) e, per l’effetto, con restituzione della tassa reclamo versata nella misura di €.65,00.
USD Rocca di Caprileone – avverso squalifica calciatore D’Ambrosio Vincenzo fino al 31 dicembre 2010 – Campionato Prima Categoria girone C gara Rocca di Caprileone – Aquila Bafia del 15 febbraio 2009 – C.U. 246 LND del 19 febbraio 2009 Procedimento 191/A
Al 53° del secondo tempo a seguito di una ammonizione il calciatore D’Ambrosio Vincenzo assumeva un contegno offensivo nei confronti dell’arbitro, che lo espelleva. In seguito all’espulsione il D’ambrosio reagiva in modo violento nei confronti del Direttore di gara mettendogli le mani al collo e spintonandolo, colpendo lo stesso arbitro con uno schiaffo sulla spalla sinistra, reiterando, a fine gara, il suo contegno offensivo e irriguardoso. Contro il provvedimento del Giudice Sportivo, ricorre la società USD Rocca di Caprileone perché lo ritiene sproporzionato e ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: Quanto descritto dal Direttore di gara nel suo referto, che per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata, e chiaro e non si presta ad alcuna altra interpretazione. La condotta assunta dal calciatore D’Ambrosio è senz’altro censurabile e non è esimente quanto scritto nella memoria difensiva che enuncia come lo stesso calciatore si sia pentito del comportamento tenuto, anche se è apprezzabile tale pentimento. Questa decidente ritiene di decidere come da dispositivo, alla luce delle superiori proprie osservazioni; P.Q.M. DELIBERA Di determinare la squalifica al calciatore D’Ambrosio Vincenzo a tutto il 30/06/2010; per l’effetto senza addebito di tassa.
A.S.D. CONCA D’ORO MONREALE (PA) – avverso squalifica per cinque gare a carico della calciatrice GAMBINO MARIA RITA – Gara C/11 femminile Gir.A Circolo Europa-Conca d’oro Monreale del 15/02/09- Comunicato Ufficiale cf 245 del 17/02/09 – Procedimento 192/A
La società A.S.D. Conca d’Oro Monreale ha inoltrato rituale appello avverso la sanzione in epigrafe, chiedendo l’annullamento della stessa in quanto la calciatrice Gambino M.R. non si sarebbe assolutamente resa responsabile del fatto addebitato. Tali motivazioni sono state ribadite nel corso della udienza dibattimentale del 03/03/089. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e valutate le ragioni della odierna appellante, non può in alcun modo negare che il fatto denunciato dall’arbitro, che gode di fede privilegiata, sia realmente avvenuto. Considerato tuttavia che la descrizione del fatto non da alcuna indicazione delle modalità e delle circostanze dello spregevole gesto nei confronti dell’avversario, non da conto di eventuali provocazioni né di altri comportamenti successivi al fatto, determina una giusta squalifica come in dispositivo. DELIBERA In accoglimento del ricorso della A.S.D. Cona d’Oro Monreale, di squalificare per tre gare la calciatrice Gambino Maria Rita. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sig. Signorelli Vito (Dirigente A.S.D. Aci S. Antonio Calcio) 2) A.S.D. Aci S. Antonio Calcio (CT) Procedimento 146/A Considerato che la Procura Federale con nota 3937/295 del 21 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F. e art. 4 comma 2) C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 24 Febbraio 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, come da atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Signorelli Vito l’inibizione, a tutti gli effetti per mesi 2 (due), alla A.S.D. Aci S. Antonio Calcio l’ammenda di Euro 400,00= (quattrocento/00);” Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, come da atto di deferimento; DELIBERA: di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Signorelli Vito (Dirigente A.S.D. Aci S. Antonio Calcio) l’inibizione, ai sensi per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due); alla A.S.D. Aci S. Antonio Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00); La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sig. Sanacuore Armando (Presidente A.S.D. Campobello) 2) A.S.D. Campobello (TP) Procedimento 147/A
Considerato che la Procura Federale con nota 3941/297 del 22 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F. e art. 4 comma 1) C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 24 Febbraio 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, quanti rinviati a giudizio infliggendo al Sig. Sanacuore Armando la inibizione, a tutti gli effetti, per mesi 2, alla A.S.D. Campobello l’ammenda di Euro 400,00=; Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: La Società deferita ha prodotto una memoria difensiva con la quale ammette il ritardo del tesseramento del tecnico e si rimette al giudizio della Commissione Disciplinare; Ritenuto che, le parti rinviate a giudizio devono rispondere di quanto loro ascritto, giusto atto di deferimento; DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: alla Sig. Sanacuore Armando (Presidente A.S.D. Campobello) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due); alla A.S.D. Campobello, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00). La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di Sig. Agnello Salvatore ( Presidente U.P.D. Santa Croce (Rg)) U.P.D. Santa Croce (Rg) Procedimento 152/A
Considerato che la Procura Federale con nota 3909/290 del 21 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli articoli 38 comma 1) e 61 comma 1 N.O.I.F. – articolo 4 comma 1 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 24 Febrraio 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, infliggendo al Sig. Agnello Salvatore l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 2 (due); alla società U.P.D. Santa Croce (Rg) l’ammenda di € 400,00 (quattrocento); Raccolte quanto chiesto dalle parti deferite: nessuna Ritenuto che quanti rinviati a giudizio, giusto atto di deferimento, devono rispondere di quanto loro addebitato ed accertato; DELIBERA: di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Agnello Salvatore Presidente U.P.D. Santa Croce (Rg) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due); Alla Società U.P.D. Santa Croce (Rg), a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 300,00 (trecento). La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di Giglio Nicolò ( Segretario F.C.D. Raffadali (Ag) F.C.D. Raffadali (Ag)) Procedimento 153/A
Considerato che la Procura Federale con nota 3912/293 del 21 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli arrt.1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli articoli 38 commi 1) e 61 comma 1 N.O.I.F. – articolo 4 comma 2 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 24 Febrraio 2009 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta udienza è presente: nessuno delle parti deferite. Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere quanti rinviati a giudizio, responsabili dei capi d’imputazione come da atto di deferimento, infliggendo al Sig. Giglio Nicolò l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 2 (due); alla società F.C.D. Raffadali (Ag) l’ammenda di € 400,00 (quattrocento); Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti di cui all’atto di deferimento DELIBERA: di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Giglio Nicolò Segretario F.C.D. Raffadali (Ag) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due); Alla Società F.C.D. Raffadali (Ag), a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 300,00 (trecento). La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sig. Isaia Giuseppe (Dirigente A.C.D. Paternò 2004) 2) A.C.D. Paternò 2004 (CT) Procedimento 154/A
Considerato che la Procura Federale con nota 3947/375 del 22 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 1) e 61 N.O.I.F. e art. 4 comma 2) C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 24 Febbraio 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili dei capi di imputazione quanti rinviati a giudizio, infliggendo al Sig. Isaia Giuseppe l’inibizione, a tutti gli effetti per mesi 3 (tre), alla A.C.D. Paternò 2004 l’ammenda di Euro 500,00= (cinquecento/00);” Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna Ritenuto che i soggetti deferiti devono rispondere di quanto loro ascritto come da atto di contestazione e deferimento; DELIBERA di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Isaia Giuseppe (Dirigente A.C.D. Paternò 2004) l’inibizione, ai sensi per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due); alla A.C.D. Paternò 2004, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00); La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sig. Palumbo Piccionello Giuseppe (Presidente U.S.D. Favara Calcio) 2) U.S.D. Favara Calcio (AG) Procedimento 155/A Considerato che la Procura Federale con nota 3449/416 del 22 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 33 commi 1) e 3) e art. 35 Regolamento Settore Tecnico e art. 4 comma 1) C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 24 Febbraio 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, quanti rinviati a giudizio, infliggendo al Sig. Palumbo Piccionello Giuseppe la inibizione, a tutti gli effetti, per mesi 3 (tre), alla U.S.D. Favara Calcio l’ammenda di Euro 500,00= (cinquecento/00)”; Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Nessuna Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere di quanto loro addebitato ed accertato; DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Palumbo Piccionello Giuseppe (Presidente U.S.D. Favara Calcio) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due); alla U.S.D. Favara Calcio, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a titolo di responsabilità diretta. La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di Pontei Calogero ( Presidente A.S.D. Akragas Calcio (Ag)) A.S.D. Akragas Calcio (Ag)) Procedimento 156/A Considerato che la Procura Federale con nota 3817/254 del 19 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli arrt.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 33 commi 1) e 3) e art. 35 comma 1 Regolamento Settore Tecnico e art.38 N.O.I.F. – articolo 4 comma 1 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 24 Febrraio 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presenteil sig. Galvano Liberto (dirigente -collaboratore A.S.D. Akragas Calcio (Ag) - delegato. Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere quanti rinviati a giudizio, responsabili dei capi d’imputazione come da atto di deferimento, infliggendo al Sig. Pontei Calogero Presidente A.S.D. Akragas Calcio (Ag) l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 5 (cinque); alla società A.S.D. Akragas Calcio (Ag) l’ammenda di € 500,00 (cinquento); Ritenuto che le responsabiltà, oggetto dei deferimenti, sono puntalmente circostanziate ed accertate come dalle particolareggiate risultanze degli atti processuali dell’Inquirente DELIBERA: di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Pontei Calogero Presidente A.S.D. Akragas Calcio (Ag) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 4 (quattro); Alla Società A.S.D. Akragas Calcio (Ag), a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 400,00 (quattrocento). La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di Sig.ra Perna Agrippina ( Presidente A.S.D. Sportland 2000) A.S.D. Sportland 2000 (Sr) Procedimento 157/A Considerato che la Procura Federale con nota 3943/334 del 22 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli arrt.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 38 comma Regolamento Settore Tecnico e art.38 comma 1 N.O.I.F. – articolo 4 comma 1 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 24 Febrraio 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente l’avvocato Pietro Alosi delegato e rappresentante società A.S.D. Sportland 2000
Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere quanti rinviati a giudizio, responsabili dei capi d’imputazione come da atto di deferimento, infliggendo alla Sig.ra Perna Agrippina - per la posizione di Costa Gaetano - l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Sportland 2000 l’ammenda di € 500,00 (cinquento); dichiara non luogo a procedersi in ordine alla posizione del sig. Corallo Giovanni, risultando lo stesso regolarmente tesserato per l’ A.S.D. Sportland 2000 nel campionato allievi. Raccolto quanto richiesto dalle parti deferirte: la società deferita ha prodotto memorie difensive, dimostrando la regolare posizione in merito al sig. Corallo Giovanni mentre deduce motivi giustificativi a suo parere in ordine alla posizione del sig. Costa Gaetano non esimenti, però, dell’addebito allo stesso ascritto e per esso alla società deferita. In merito chiede la punizione nella misura minima edittale. Ritenuto che i responsabili dell’infrazioni accertate e contestate, devono rispondere degli addebiti loro ascritti. DELIBERA: di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: alla Sig.ra Peerma Agrippina l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due); alla società, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 300,00 (trecento). Dichiarare non luogo a procedersi in ordine alla contestazione per la posizione di Carollo Giovanni La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 5/03/2009
Il Segretario Maria Gatto Il Presidente Sandro Morgana
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